circolare 178.2007

Con una nota del 27-11-2007 (Prot. 25/II/0027825) il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore scolastico.L’articolo 2, comma 4 della legge 25-11-2007 n. 176 ha modificato, per il settore scolastico, i tempi di comunicazione previsti dall’articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).Nel caso in oggetto la comunicazione non deve più essere effettuata il giorno precedente all’inizio del lavoro o nei 5 giorni successivi alla variazione, ma “… entro dieci giorni successivi all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro”. Si tratta quindi di una deroga generale per il settore scolastico per il quale le comunicazioni possono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento.La nota è molto importante in quanto chiarisce che la deroga riguarda tutte le istituzioni scolastiche, vale a dire tutti gli “istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie”, così come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche quelli privati, seppur paritari.Viene anche precisato che la normativa si riferisce alle comunicazioni di instaurazione, variazione (ovvero proroga trasformazione) e cessazione dei rapporti di lavoro che intercorrono tra l’istituto scolastico ed il proprio personale.Nulla invece è innovato in merito alle modalità di trasmissione che entro breve dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica (Cfr da ultimo circolare Unicaf n. 166/2007).

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