In risposta ad un interpello, il Ministero del lavoro (nota n. 34 del 16-11-2007) chiarisce che lo svolgimento del servizio militare non comporta obbligatoriamente la sospensione del contratto di inserimento, questa rimane però una facoltà del datore di lavoro.Ricapitoliamo brevemente la questione. L’articolo 57 del Dlgs. n. 276/2003 prevede che i periodi di servizio militare o civile non siano computati ai fini del calcolo del periodo massimo di durata del contratto di inserimento.L’articolo 77 comma 2, del Dpr 237/1964 dispone che la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma, con conseguente diritto alla conservazione del posto per il lavoratore.L’articolo 2 comma 1, della Legge 64/2001 dispone che a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.Dall’1-1-2005 il servizio di leva rimane obbligatorio, ma le chiamate sono sospese. Pertanto lo svolgimento del servizio militare di leva non è più legato ad un obbligo di legge ma ad una scelta volontaria del cittadino, che non può considerarsi produttiva del diritto alla conservazione del posto di lavoro.Per il Ministero … “pur non sussistendo il diritto alla conservazione del posto, qualora lo stesso sia di fatto conservato (per scelta unilaterale del datore di lavoro o per disposizione contrattuale), con conseguente riammissione al lavoro, nel computo di durata massima del contratto originario non si dovrà tenere conto del periodo dedicato, seppur su base volontaria, al servizio militare o civile”.Se il lavoratore opera la scelta d’interrompere il rapporto di lavoro per prestare il servizio militare o civile, la risoluzione del contratto d’inserimento non incide sul computo della percentuale di conferma per stipulare nuovi contratti.
Lascia un commento