circolare 175.2007

La circolare Inps n. 127 del 22-11-2007 ha chiarito che i ricorsi contro provvedimenti di accertamento di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo sono di competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro.La questione nasce con l’entrata in vigore del Dlgs 124/2004 che, all’articolo 17, prevede che i ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, sorti nell’ambito di accertamenti ispettivi, debbano essere presentati al citato Comitato.Per il settore agricolo la previgente normativa (Dlgs 375/1993) affidava la competenza alla Commissione centrale preposta allo SCAU che, con la soppressione dello SCAU, e diventata la Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU).Nello stesso contesto le competenze attribuite alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo sono state attribuite alle Commissioni provinciali CISOA. Con delibera del 9-2-2005 la Commissione CAU rivendicava la competenza a decidere i ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro riferiti ai lavoratori agricoli, non ritenendo che il D.Lgs. 124 del 2004 avesse abrogato gli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 375/1993.Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 25/I/0011847 del 20-9-2007 ha, invece, ritenuto che gli articoli sopra indicati siano stati abrogati con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, restando la competenza sui relativi ricorsi assorbita dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro.Nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi, invece, la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero, che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato alla competenza delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993.Pertanto i ricorsi, aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, presentati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 124 (27 maggio 2004), vanno indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.Gli uffici Inps provvederanno ad inviare i ricorsi al Comitato regionale.

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