A seguito del conferimento al fondo tesoreria, sotto forma di contributo, delle quote di Tfr non conferite a fondi di previdenza complementare, l’Inps, con messaggio n. 25499 del 22.10.2007, interviene sul tema di eventuali cessioni di Tfr a fronte dell’accensione di contratti di mutuo da parte dei lavoratori.La posizione dell’Istituto è semplice e conforme all’impianto del provvedimento: poiché le prestazioni (Tfr e anticipazioni) sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, la notifica di atti finalizzata a vincolare il Tfr all’estinzione di contratti di mutuo, deve essere effettuata al datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.Nel caso in cui sia il Fondo a dover pagare la prestazione (caso che si verifica quando le prestazioni a carico del Fondo sono superiori ai contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali) il datore di lavoro trasmetterà al Fondo anche • l’atto notificato dal cessionario al fine di vincolare il TFR all’estinzione del contratto di mutuo• la comunicazione di cui all’articolo 61 ultimo comma, del Dpr n. 895/50, avente ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul Tfr, corrispondente al residuo debito per la cessione.
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