circolare 163.2007

Con nota 5593 del 2-10-2007 l’Inail ha dato istruzioni operative circa l’estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali (in precedenza riservato al solo personale ispettivo). La nuova procedura è stata introdotta dall’articolo 4, comma 6, della legge 123/2007.Rientrano nel campo di applicazione della diffida obbligatoria tutte le violazioni amministrative sanabili “relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione”.Con l’innovazione introdotta, in vigore dal 25-8-2007, sono ammessi all’agevolazione del pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso di violazione rilevata dai funzionari amministrativi.La questione è di particolare interesse in caso di omessa o tardata denuncia di infortunio e malattia professionale.Nel caso in cui la Sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al datore di lavoro.Nel caso in cui la denuncia non pervenga entro i suddetti termini, la Sede provvederà all’invio della diffida.Decorsi inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla contestazione della violazione ex articolo 16 legge 689/1981.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *