I datori di lavoro del settore turismo e pubblici esercizi possono assumere personale per servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni (previsti dall’articolo 10 comma 3 del Dlgs 368/2001). A seguito di interpello n. 18 dell’11-7-2007 il Ministero aveva risposto che tali contratti non sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.La risposta ad un successivo interpello (n. 25 del 25-10-2007) ha chiarito che, ovviamente, questo regime estremamente favorevole non si estende gli altri obblighi del datore:• registrazione sul libro matricola (art. 20, D.P.R. 1124/65) • invio della denuncia nominativa degli assicurati all’Inail (art. 4 D.P.R. 322/98)• consegna della dichiarazione di assunzione (art. 4 bis, D.Lgs. 297/2002).Questi adempimenti vanno quindi effettuati sin dal primo giorno di instaurazione del rapporto, fermo restando la trasmissione del modello C./ASS. entro i 5 giorni dall’assunzione.Immaginiamo che con un prossimo interpello si domanderà quale comportamento tenere nel momento in cui entrerà in vigore il modello unificato di comunicazione e l’obbligo di invio telematico (che toglierà obbligo di invio del Dna).
Lascia un commento