La circolare del Ministero del lavoro Prot. 25- segr-0007004 del Ministero del lavoro analizza le modifiche appartate all’articolo 1, comma 5, della Legge 12/1979 dall’articolo 5-ter, comma 1, lettera. a), del D.L. n. 10/2007, convertito nella L. n. 46/2007.La disposizione in oggetto consente alle imprese artigiane nonché alle altre piccole imprese di avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, di Centri di Elaborazione Dati (CED) in ogni caso assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (in precedenza era richiesto gli stessi Centri fossero “costituiti e composti esclusivamente dai” predetti professionisti).Le piccole imprese si possono avvalere anche di Ced costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria mediante centri servizi o centri di assistenza fiscale che possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.Il Ministero individua quindi le seguenti procedure:I Ced devono effettuare formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979. La designazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta avente data certa inviata, prima dell’inizio delle attività – o per le realtà già in essere entro la scadenza del successivo periodo di paga – alla Direzione provinciale del lavoro e ai Consigli provinciali degli Ordini professionali interessati competenti per territorio.In assenza di un formale incarico conferito ad un professionista abilitato allo svolgimento della attività di consulenza del lavoro ovvero in caso di omesso invio della comunicazione si applicano le sanzioni di cui alla legge 1815/1939 (arresto sino a sei mesi o ‘ammenda da 40.000 a 200.000 lire).
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