La lettera circolare del Ministero del lavoro del 4-6-2007 (Prot. 26/1/0007001) riepiloga la procedura in materia di convalida da parte della Dpl delle dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino.Ricordiamo che la materia, regolata dall’articolo 55 comma 4 del T.U. 151/2001, riguarda la richiesta di dimissioni presentata• dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza• dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.Dopo aver svolto alcune considerazioni sul quadro legislativo, il Ministero ribadisce che la Dpl deve sempre e comunque a convocare personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine di verificare l’effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.Non è invece possibile l’acquisizione di una mera conferma scritta delle dimissioni.La convalida delle dimissioni da parte del competente servizio ispettivo costituisce una condizione essenziale di validità delle stesse, senza la quale tale atto unilaterale è da considerarsi viziato da nullità assoluta e, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, inidoneo ad estinguere il rapporto, potendo vantare il soggetto tutelato un diritto alla conservazione del posto di lavoro, con l’ulteriore diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c..Ricordiamo infine che le conseguenze del mancato rispetto della procedura si verificano oggettivamente indipendentemente dalla conoscenza o meno da parte del datore di lavoro della situazione protetta al momento delle dimissioni.
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