circolare 102.2007

L’Inps, con messaggio n. 14346 dell’1-6-2007, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato del settore agricolo delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro. Il nuovo intervento dell’Inps tenta di recuperare la situazione di completa confusione venutasi a creare con l’emanazione della circolare n. 81 del 4-5-2007 (Cfr circolare Caf n. 93).Il messaggio purtroppo continua a fare una grande confusione tra le prestazioni contrattuali e di legge. Da un lato viene preso in considerazione soltanto il Ccnl per gli operai agricoli dipendenti da aziende private, dall’altro per alcune prestazioni “contrattuali” si dispone l’anticipo obbligatorio senza specificare se riguarda la generalità dei datori di lavoro o soltanto quelli che applicano un Ccnl che prevede l’anticipazione.Il messaggio non fornisce chiarimenti neanche in merito alla procedura di recupero (compilazione del DMAG e conguaglio direttamente sul modello F24) che aveva lasciato qualche perplessità.Esaminiamo comunque le singole prestazioni. Assegno nucleo familiareDall’1-7-2007 la prestazione per gli Oti sarà obbligatoriamente anticipata dal datore di lavoro. Per gli Oti delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 ovviamente rimane l’anticipo con le modalità dei settori extra agricoli.Da tale data i datori di lavoro saranno obbligati a ricevere le domande (modello ANF/DIP)Il messaggio distingue alcune casistiche relativamente alle giornate di lavoro, ma la questione riguarda più i lavoratori che i datori di lavoro:- per i lavoratori agricoli occupati per l’intero anno il pagamento dell’ANF verrà effettuato dal datore di lavoro;- per i lavoratori occupati per un periodo dell’anno, i quali, durante il periodo di occupazione, raggiungono le 101 giornate di effettivo lavoro e che, quindi, hanno titolo all’ANF per l’intero anno (312 giornate), la prestazione verrà corrisposta dal datore di lavoro per il periodo di occupazione, mentre per le residue giornate l’INPS provvederà al successivo pagamento diretto.- per i lavoratori occupati per un periodo dell’anno, i quali, durante tale periodo, svolgono attività lavorativa per meno di 101 giornate ed hanno titolo all’ANF per le giornate di effettivo lavoro, il pagamento della prestazione per dette giornate verrà effettuato dal datore di lavoro.Considerato che l’Istituto non accenna alle eventuali particolarità della prestazione per il settore agricolo, in una prossima circolare esamineremo anche questo aspetto.E’ previsto il pagamento diretto dell’ANF nell’ipotesi di lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, ovvero di ditte attive per periodi pregressi in caso di rifiuto del datore di lavoro.In caso di ditte cessate il datore di lavoro dovrà dichiarare di lavoro l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso e ogni elemento utile a determinare l’importo dell’ANF (dati risultanti dal libro paga e matricola), motivi della mancata erogazione dell’assegno in costanza del rapporto di lavoro ed impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione; CISOAL’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro agli Oti riguarda i trattamenti autorizzati per gli eventi insorti a decorre dal giorno 1-5-2007.Il datore di lavoro può richiedere all’istituto il pagamento diretto per:- cessazione della ditta;- crisi finanziaria.La richiesta di pagamento diretto della CISOA, già autorizzate e non ancora percepite dai lavoratori dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:- la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di non avere anticipato il trattamento al lavoratore e di non avere conguagliato coi contributi gli importi relativi alle autorizzazioni concesse ed oggetto della richiesta di pagamento diretto. In caso di conguaglio parziale dovrà essere indicato il preciso periodo di riferimento e l’importo. – Documenti idonei a provare la mancanza di liquidità da parte dell’imprenditore. Indennità di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo.Su questo punto il messaggio si limita a ribadire che l’obbligo di anticipazione decorre dall’1-5-2007. Non viene affrontato il tema della presentazione delle domande all’Istituto. A questo punto è lecito pensare che, in analogia coi settori extra agricoli, non si debbano presentare domande all’Istituto, ma soltanto provvedere al pagamento della prestazione, al conguaglio. Eventuale documentazione deve essere tenuta a disposizione in caso di ispezione o richiesta della sede.La circolare affronta il tema del pagamento diretto, che però richiede adempimenti più sul lavoratore che sul datore di lavoro.L’unico aspetto da rilevare è che, se il datore di lavoro non anticipa pur essendo obbligato, la sede effettua comunque la liquidazione, ma segnala all’area previdenza agricola e alla Dpl l’inadempimento contrattuale. Si ricorda, infatti, che “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”. InfortunioLa circolare non interviene sulla compensazione di questa prestazione che a nostro avviso era stata erroneamente inclusa tra quelle contrattuali o che perlomeno non era supportata da una corretta procedura amministrativa.

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