circolare 172.2006

Per il Ministero del lavoro (risposta a interpello del 28-11-2006 prot. n. 6585) una procedura che attraverso una scheda inserita nel computer palmare consenta di controllare gli spostamenti dei lavoratori può essere attivata soltanto previo accordo sindacale (nel caso specifico si trattava di informatori scientifici del farmaco).Tale procedura, infatti, rientra nella casistica prevista dall’articolo 4, comma 2, della Legge 300/1970 che stabilisce la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, di apposita autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro per l’installazione di impianti richiesti da esigenze organizzative, produttive e della sicurezza del lavoro “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. A parte il caso specifico, la risposta all’interpello conferma che qualsiasi sistema che “pur non installato per finalità di controllo a distanza sull’attività dei singoli lavoratori, risulta potenzialmente utilizzabile in tal senso” ricade, in linea di massima, nelle previsioni di cui all’art. 4, comma 2, della L. 300/70, quando non – rammentiamo – anche nella normativa sulla tutela della privacy. Una prima parte del quesito si riferiva all’invio, sempre attraverso il palmare, della comunicazione di avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data e ora. La risposta del Ministero non ci sembra riferita a questo tipo di procedura che sembra attivabile dal lavoratore e non automatica.

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