circolare 173.2006

La nota 6584 del Ministero del lavoro del 28-11-2006 risponde ad un interpello dell’Inps in materia di interdizione al lavoro per maternità.L’Istituto chiede chiarimenti in merito all’ammissibilità di un provvedimento di interdizione solo parziale dall’attività lavorativa e la decorrenza di tale provvedimento rispetto alla data di presentazione della domanda. Il Ministero distingue due situazioni. 1. Nel caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie non è ovviamente configurabile un provvedimento di interdizione dal lavoro a carattere solo parziale.In caso di contratto part-time presso più datori di lavoro sarà adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati.La domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione (silenzio-assenso) ed il provvedimento “decorrerà dalla data d’inizio dell’astensione dal lavoro” (articolo 18 DPR 1026/1976) e fino al termine indicato nel certificato medico o nel successivo provvedimento della Direzione provinciale del lavoroPer evitare che si possa verificare un periodo di assenza ingiustificata (fra il primo giorno di allontanamento dal lavoro imposto dal medico e la data di presentazione dell’istanza alla Dpl), il Ministero ha stabilito che “la data d’inizio dell’astensione al lavoro debba farsi coincidere con il primo giorno di assenza, risultante dal registro delle presenze tenuto dal datore di lavoro, giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice”. Questa interpretazione supera il parere prot. n. 5/28577 del 21-4-1975.La data di effettivo inizio dell’assenza dal lavoro potrà essere semplicemente dichiarata dalla lavoratrice, senza necessità di produrre ulteriore documentazione.In ogni caso l’inizio dell’astensione dal lavoro non potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato medico allegato alla domanda.Il Ministero fornisce un’ultima precisazione. Esiste, tuttavia, un limite invalicabile alla possibilità di disporre l’interdizione dal lavoro per un periodo antecedente alla domanda, in quanto l’interdizione dal lavoro deve essere comunque adottata sulla base degli accertamenti svolti dal Servizio Sanitario Nazionale, come prevede il citato articolo 17, e pertanto le domande corredate dalla certificazione medica di un ginecologo privato devono essere presentate in tempo utile, fintanto che perdurino le complicanze nella gestazione, per consentire il successivo accertamento da parte del medico pubblico.Relativamente a quest’ultima situazione riteniamo che in concreto la lavoratrice che non è in possesso della documentazione del medico del SSN debba attendere la conclusione dell’iter burocratico in malattia. 2. Se l’interdizione dal lavoro è determinata da mansioni o condizioni di lavoro a rischio per la gestante o il nascituro (articolo 17 lettere b, c del TU maternità) è in astratto possibile un’interdizione soltanto parziale. In concreto non è però ammissibile l’interdizione parziale se • la prestazione lavorativa è tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro.• la mansione alternativa astrattamente reperibile, risulti in concreto così poco impegnativa, ad esempio per il fatto di essere già svolta da altri dipendenti, da potersi considerare effettivamente inesigibile.• la riduzione è superiore alla metà del normale orario di lavoro.In caso di pluralità di rapporti di lavoro la Dpl può adottare distinti provvedimenti qualora l’accertamento sulla pericolosità delle mansioni svolte e sulla possibilità di reperire altre mansioni confacenti porti ad esiti diversi in relazione ai diversi rapporti di lavoro.Ovviamente questi casi si verificano soltanto se il datore di lavoro dichiara la possibilità di utilizzo parziale o se la Dpl verifica questa fattispecie! La nota ministeriale richiama anche le procedure previste da TU che riportiamo per punti.• Il datore di lavoro deve attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri (articolo 11) e di conseguenza modificarne temporaneamente le condizioni di lavoro o l’orario di lavoro o le mansioni, adibendole se necessario anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte a rischio (articoli 7 e 12).• Soltanto qualora non sia materialmente possibile reperire altre mansioni confacenti, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro, che può disporre l’interdizione dal lavoro della lavoratrice madre ai sensi del citato articolo 17.• Il provvedimento, che deve essere adottato nel termine di sette giorni, presuppone l’effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni confacenti e pertanto “decorrerà dalla data del provvedimento stesso” (art. 18, comma 7, D.P.R. n. 1026/1976).• L’efficacia dell’interdizione dal lavoro decorrerà dalla data del primo provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro, anche qualora sia stato adottato dal Servizio Sanitario Nazionale.

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