Il Ministero del Lavoro – in risposta ad un interpello – torna nuovamente sul tema dell’applicabilità ai soci lavoratori di cooperative delle agevolazioni ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990, ma con un elemento di novità di particolare rilievo, che è il riferimento alle cooperative di produzione lavoro in regime di D.P.R. 602/70. Il Ministero, nel confermare da un lato quanto già affermato nel precedente interpello del 23 gennaio 2006 (Cfr. circolare UNICAF n 16/2006), ricostruisce nuovamente il percorso legislativo –imperniato sulla L. 142/2001- che ha portato a riconoscere – dapprima da parte dello stesso Ministero e poi da parte dell’Inps – anche per i soci lavoratori il cui ulteriore rapporto di lavoro sia di natura subordinata l’applicabilità delle agevolazioni contributive previste per i lavoratori dipendenti; ora si precisa opportunamente che “sulla base della normativa richiamata si conferma che per i soci lavoratori di cooperativa, compresi quelli rientranti nella speciale disciplina dettata dal D.P.R. 602/1970, che stipulano un ulteriore rapporto di lavoro di natura subordinata, possono essere applicate le agevolazioni contributive previste per la generalità dei lavoratori subordinati, a condizione che siano compatibili con lo status di soci”. Dopo avere riaffermato la propria posizione, il Ministero si è poi espresso sul tema relativo alla base imponibile da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi, in riferimento alle cooperative di produzione lavoro in regime di D.P.R. 602/70 che come noto, almeno fino al 31.12.2006 applicano modalità di determinazione degli imponibili previdenziali basate su retribuzioni convenzionali.Le cooperative richiamate “devono tener conto delle retribuzioni convenzionali in quanto i benefici attengono alla misura della contribuzione dovuta e possono essere compatibili con la presenza di salari convenzionali sui quali devono essere determinati”: quindi la base imponibile su cui calcolare i benefici di carattere contributivo è determinata sulla retribuzione convenzionale. L’affermazione porta un chiarimento ad un lungo dibattito, continuato anche dopo l’entrata in vigore della L. 142/2001, che non dava certezze sulla applicabilità delle agevolazioni di carattere contributivo nelle cooperative con retribuzioni previdenziali convenzionali.Il Ministero coglie infine l’occasione per ricordare che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, si realizza la piena equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile dei soci lavoratori delle cooperative Dpr 602/70 a quelle dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 1 comma della L. 389/1989. Riteniamo che le motivazioni portate dal Ministero consentano l’applicazione su retribuzioni previdenziali convenzionali dei benefici contributivi previsti dalla L. 407 – ma anche da altre normative- non solo alle cooperative in oggetto ma anche ad altre dove tale modalità sia tuttora presente per effetto di specifiche previsioni normative, come è il caso delle cooperative sociali.
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