L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16/10/2006, ha reso noto che sono in corso di spedizione le richieste di pagamento derivanti dalla liquidazione relativa al 2003 dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata.Rammentiamo che la tassazione separata è prevista per i redditi che non hanno carattere di continuità come ad esempio, gli arretrati di lavoro dipendente, i TFR, i redditi percepiti in qualità di eredi e ha la finalità di evitare una tassazione eccessiva che potrebbe determinarsi sommando i redditi ordinari a quelli straordinari. L’imposta e’ determinata dall’Amministrazione finanziaria in base ai dati esposti dai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, fondi pensione) nel modello 770 o sulla base dei dati esposti dal contribuente nel modello Unico o nel modello 730. Nelle suddette comunicazioni saranno evidenziati i conteggi effettuati dall’Amministrazione finanziaria, cosicché i contribuenti ne possano verificare la correttezza e, in caso di errori, chiedere la rettifica prima dell’emissione della cartella esattoriale.Il versamento dell’imposta dovuta deve essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, utilizzando il modello di pagamento F24. In caso di versamento tempestivo le sanzioni e gli interessi non sono dovuti.Se invece il lavoratore non effettua il pagamento gli sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà oltre all’imposta dovuta anche una sanzione pari al 30% della medesima imposta e gli interessi al tasso del 2,75%/annuo.Se il lavoratore ritiene che non sia corretto il calcolo fatto dall’amministrazione finanziaria può chiedere di effettuare una verifica all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.Per qualsiasi informazione in merito l’Agenzia delle entrate risponde al numero di telefono 848.800.444. Tale operazione non riguarda direttamente i sostituti di imposta; è però probabile che, vedendosi pervenire richieste di imposte relative al TFR o a retribuzioni arretrate (rammentiamo che negli ultimi rinnovi contrattuali è più volte stata prevista la corresponsione di somme a tassazione separata), i lavoratori si rivolgano ai propri datori di lavoro che non dovranno far altro (è pur sempre un onere!) che rammentare la vigente disciplina in materia di tassazione del TFR. Unico suggerimento è quello di verificare, se si ritiene opportuno, la correttezza dei dati a suo tempo indicati sul mod. 770 (è, infatti, in passato, emerso che le richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate erano errate in quanto calcolate su dati non corretti forniti dal datore di lavoro nel puzzle costituito dalle decine di caselle relative al TFR presenti sul mod. 770).
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