I criteri e le modalità di scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo sono stati oggetto di una risposta ad un interpello da parte del Ministero del lavoro (nota del 9-11-2006) anche in riferimento al DLgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della L. n. 223/1991 la scelta dei lavoratori deve avvenire “…in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale”, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi.Per la verità la nota usa il termine “e rispettare, in via alternativa, i contratti collettivi di riferimento”.In mancanza dei contratti i tre criteri da rispettare , in concorso tra loro sono: i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecnico produttive ed organizzative.Il Ministero richiama quindi le istruzioni già fornite con la circolare n. 62/1996:- occorre indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (procedura finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle OOSS e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti);- non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri (vi è la necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare).In merito alla connessione di queste procedure con i vincoli posti dal dlgs 196/03, la nota, in riferimento alla risposta ad un quesito del Garante (12-10-198) precisa testualmente:- per la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavoratori posti in mobilità, anche se di natura sensibile, non è necessario acquisire il consenso degli interessati né un’autorizzazione del Garante;- la divulgazione dei dati a soggetti pubblici è ammessa quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
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