Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione), ha introdotto rilevanti novità ai fini IRES, che esplicano effetti già a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. Art. 35, comma 11 – LIMITAZIONI FISCALI AGLI AUTOVEICOLI Il comma in argomento ha come obiettivo principale quello di porre fine all’immatricolazione indiscriminata di auto “uso ufficio”.Infatti secondo tale provvedimento tutti i veicoli che, prescindendo dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono di fatto l’utilizzo per il trasporto privato di persone, devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 164 del Tuir e al comma 1, lett. c) dell’art. 19-bis 1 del DPR 633/1972 dell’Iva. La questione nasce da un vuoto normativo che consentiva la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva in misura integrale, per tutti quegli autoveicoli che grazie ad alcune piccole trasformazioni, quali l’aggiunta di un tavolino o la presa di un fax, rendeva possibile l’immatricolazione con una connotazione diversa rispetto alle autovetture soggette a limitazione fiscale. L’Amministrazione Finanziaria, al fine di porre termine a tali illeciti comportamenti, era già scesa in campo con alcune risoluzioni ministeriali (Ris. 244/E del 23/7/2002, ris. 179/E del 12/11/2001) che limitavano la deducibilità dei mezzi “trasformati” a casi ben individuati, ed aveva posto dei requisiti più severi alla immatricolazione di nuovi mezzi (decreto dirigenziale del Dipartimento dei Trasporti 10 dicembre 2002 in G.U. del 23 dicembre 2002). Pertanto, in virtù della nuova normativa, tutti gli autoveicoli sebbene omologati fra quelli non oggetto di alcuna limitazione fiscale, sono di fatto riconducibili a quelli di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 164 del Tuir e al comma 1, lett. c) dell’art. 19-bis 1 del DPR 633/1972 dell’Iva con le conseguenti limitazioni IRES ed IVA. Art. 36, commi da 5 a 8 – AMMORTAMENTO ANTICIPATO Stop agli ammortamenti anticipati per gli automezzi.Il comma 5 sostituisce la vecchia formulazione dell’ammortamento anticipato delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 102 escludendo tale opportunità ai beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b, quindi autoveicoli ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.La novità decorre dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto: quindi per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare a partire dal 2006, sui beni acquistati sia nel periodo, ma anche negli esercizi precedenti per i quali era in corso l’ammortamento anticipato. Art. 36, comma 7 e 8 – AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI Sono state previsti dei nuovi limiti di deducibilità, per i fabbricati strumentali che sono iscritti in bilancio comprensivi del terreno su cui sorgono.La situazione che si prospettava al contribuente anteriormente alla disposizione in argomento era abbastanza incerta visto che mentre i principi contabili nazionali ed internazionali (P.C e IAS n. 16), escludono la possibilità di ammortizzare i terreni sul quale è edificato l’immobile strumentale, la dottrina dominante era più propensa nel sostenere un orientamento più benevolo nei confronti del contribuente. L’introduzione del comma 7) pone fine alle tesi della dottrina, con le conseguenze che: il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree; il costo delle aree, ai fini fiscali, è dato dal maggiore importo fra quello iscritto in bilancio e quello ottenuto applicando la percentuale, qui di seguito indicata, al costo complessivo; la percentuale è del 20%, che per i fabbricati industriali è elevata al 30%; solo la parte dell’ammortamento riferibile al fabbricato è fiscalmente deducibile La decorrenza delle disposizioni in questione è l’esercizio 2006 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare comprendendo anche quegli immobili acquistati in periodi d’imposta precedenti il cui ammortamento non si è ancora esaurito. La norma, come indicato nella relazione tecnica al provvedimento, “ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati”: da ciò la portata “interpretativa” e non “innovativa” della stessa; si ritiene comunque che restano salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti nei periodi d’imposta precedenti. Art. 36, commi da 12 a 14 – RIPORTABILITA’ DELLE PERDITE E’ stato revisionato il comma 2 dell’art. 84 in tema di riportabilità delle perdite.Più precisamente le perdite che possono ora essere computate in diminuzione dal reddito complessivo senza limiti di tempo sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.La relazione tecnica al provvedimento chiarisce che le novità introdotte all’art. 84 hanno come finalità l’esclusione dalla illimitata riportabilità di perdite che si possano generare a seguito di operazioni straordinarie, nonché di altre modifiche che non abbiano come effetti una nuova attività svolta.La disposizione si applicherà a partire dal 2006 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sulle nuove perdite che si genereranno a partire da tale periodo, mentre sulle precedenti, non ancora utilizzate, potranno essere computate in diminuzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre l’ottavo.Quindi sintetizzando avremo due tipi di perdite: Perdite generate a partire dal 2006 con i nuovi requisiti prervisti dall’art. 84: sono illimitatamente riportabili Perdite generate ante 2006: riportabili non oltre l’ottavo periodo rispetto a quello di formazione. Ad es. per una perdita generata nel 1998, il 2006 rappresenta l’ultimo periodo utile per il suo utilizzo. Art. 37 dai commi 45 a 48 – AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI E DEDUZIONE EXTRACONTABILE Per i brevetti, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei processi, delle formule, dei software, la quota di ammortamento massimo deducibile nell’esercizio sale da un terzo al 50 per cento del costo. In pratica si riducono i tempi minimi di ammortamento di tali investimenti allo scopo di incentivare la ricerca.La norma si applica con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2006 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’esercizio solare) e con riferimento ai soli brevetti la disposizione si applica anche a quelli registrati entro i cinque anni precedenti all’entrata in vigore.Altra novità introdotta dai commi in questione riguarda i marchi i quali vengono equiparati ai costi d’avviamento con relativo ammortamento annuo pari ad un diciottesimo del costo. Infine, il comma 47 prevede una nuova formulazione dell’art. 109, comma 4 del Tuir, inserendo fra i beni oggetto di ammortamento extracontabile e conseguente segnalazione su quadro EC, le “spese relative a studi e ricerche di sviluppo”.L’effetto di tale ampliamento è la possibilità di deducibilità delle spese in questione in un unico esercizio, anche se in bilancio sono ammortizzate in quote, con l’obiettivo dichiarato dalla relazione tecnica di incentivare le imprese nell’investire in competitività.La norma si applica sulle spese sostenute a partire dal periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto e quindi per la maggior parte dei casi a partire dal 2007.
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