Circolare 47.2006

Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione) sono state introdotte disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché disposizioni in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. Tale decreto introduce rilevanti modifiche a livello fiscale, contenute precisamente nell’art. 35 (“Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”), nell’art. 36 (”Recupero di base imponibile”) e nell’art. 37 (“Disposizioni in materia di accertamento, semplificazione e latre misure di carattere finanziario”). In particolare, per quanto attiene all’imposizione diretta, le norme introdotte incidono sulla disciplina di determinazione e accertamento del reddito d’impresa e, quindi, sugli obblighi di versamento delle imposte relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tal fine, l’art. 36, comma 34, del decreto in esame, impone un obbligo di rideterminazione dell’acconto per il 2006, stabilendo che “in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto”. Sulla base dei recentissimi chiarimenti forniti dal Governo nella risposta resa il 19 luglio 2006 in sede di question time, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati,  precisiamo quanto segue :  L’art. 36, co. 34, del decreto, interessa i soggetti che intendono determinare l’acconto per il 2006 con il “metodo storico”, i quali sono obbligati a rideterminare (figurativamente) il reddito imponibile sulla base delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 223/2006, ricalcolando così l’imposta “storica” (ossia, l’imposta relativa al 2005) su cui commisurare l’acconto per il 2006. E’ ovvio che per i soggetti che si avvalgono del “metodo previsionale” le nuove disposizioni assumono naturalmente automatica rilevanza ai fini della quantificazione dell’imponibile per l’anno 2006 e della relativa imposta su cui determinare l’acconto in via previsionale;  per espressa previsione normativa, la rideterminazione dell’acconto sulla base delle nuove regole riguarda l’imposta sul reddito delle società (IRES), e non trova pertanto applicazione nei confronti dei soggetti IRPEF;  considerati i rilevanti dubbi suscitati dalla disposizione con riguardo alla decorrenza della stessa e, quindi, all’individuazione degli acconti assoggettati all’obbligo di ricalcolo, nella risposta fornita in sede di question time il 19 luglio 2006, il Governo ha precisato come “l’obbligo di calcolare l’acconto, considerando le modifiche apportate dal decreto legge in esame, riguardi esclusivamente i contribuenti per i quali non siano ancora scaduti, alla data di entrata in vigore dello stesso (4 luglio 2006), i termini ordinari per il versamento della prima o dell’unica rata di acconto”, affermando che “pertanto, i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare dovranno applicare le nuove disposizioni solo in occasione del versamento della seconda o unica rata di acconto in scadenza a novembre, non essendo obbligati a rideterminare il primo acconto già versato o ancora da versare oltre i termini ordinariamente previsti, con la maggiorazione dello 0,40 per cento”. In altri termini, la risposta del Governo specifica che il ricalcolo dell’acconto non riguarda né gli acconti per i quali alla data del 4 luglio 2006 erano già scaduti i termini ordinari di versamento per il primo o unico acconto, né gli acconti che vengono effettuati dopo questa data, ma con maggiorazione dello 0,40 per cento (usufruendo della facoltà di posticipare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001). In queste ipotesi, infatti, il versamento dell’eventuale conguaglio (previa rideterminazione dell’imponibile e dell’acconto) avverrà solamente in occasione della scadenza della seconda rata di acconto. Soggiacciono invece all’obbligo di rideterminazione della prima o unica rata di acconto i soggetti per i quali, alla data del 4 luglio 2006, il termine ordinario per il versamento di tale rata non risulta ancora scaduto. Tale obbligo riguarda, tra gli altri, anche le società, con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio di esercizio nel mese di giugno avvalendosi del termine “lungo” di 180 giorni ex art. 2364 C.C., le quali potevano decidere di pagare la prima rata di acconto entro il termine ordinario del 20 luglio 2006, oppure possono decidere di posticipare il pagamento al 21 agosto 2006, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.  Nella risposta governativa citata è stato altresì precisato che “tutte le norme contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che hanno impatto sulla determinazione dell’imposta sul reddito delle società, devono essere tenute in considerazione, ai fini del calcolo dell’acconto IRES, e non soltanto quelle contenute nell’art. 36 di detto decreto”.Per quanto concerne l’individuazione delle norme del nuovo decreto in materia di IRES che incidono sulla rideterminazione dell’acconto dovuto per il 2006, si rimanda alla nostra precedente circolare n. 46/2006 del 25-07-2006, con l’auspicio che, tuttavia, sul punto intervenga quanto prima l’Agenzia delle Entrate con una circolare esplicativa che specifichi esattamente le disposizioni che influiscono sul ricalcolo dell’acconto.  Un’ulteriore questione di rilievo è quella riguardante la possibile applicazione dell’obbligo di rideterminazione dell’acconto anche con riferimento all’IRAP. Al riguardo, nella menzionata risposta governativa è stato precisato che “le disposizioni relative alla determinazione dell’acconto di cui trattasi si riferiscono ai soli soggetti IRES e concernono sia l’imposta sulle società, sia, per i medesimi soggetti, l’imposta regionale sulle attività produttive”.Tuttavia, nonostante questa perentoria affermazione, e nonostante in senso favorevole ad un’estensione all’IRAP deponga la disposizione recata dall’art. 30, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997, secondo la quale gli acconti ai fini IRAP sono dovuti “secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi”, sul punto sussistono comunque numerose perplessità, originate dalla chiara lettera della norma, che sembra riferirsi al solo ambito IRES, nonché dalla constatazione che, quando il legislatore ha voluto obbligare le imprese ad una rideterminazione degli acconti tanto ai fini delle imposte sui redditi, quanto ai fini IRAP, lo ha espressamente sancito. Considerata la rilevanza della questione, pare che sia stata già avanzata una proposta di emendamento governativo all’art. 36, comma 34, volta ad estendere la portata della norma anche all’IRAP, con conseguente obbligo di ricalcolo dell’acconto sia ai fini IRES che ai fini IRAP. In ogni caso, eventuali chiarimenti ministeriali e/o emendamenti legislativi sul punto Vi verranno tempestivamente comunicati con nostra circolare.

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