circolare 74.2006

Il messaggio Inps n. 13536 dell’8-5-2006 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato sospesi dal lavoro non deve essere pagata soltanto ai lavoratori “per i quali siano specificatamente previsti, nell’ambito di disposizioni contrattuali, uno o più periodi di sospensione dal lavoro, con caratteristiche di periodicità e di puntualità nella determinazione della durata e dei tempi”. Questa precisazione può essere utile in caso di contenzioso con l’Istituto in caso di mancata contribuzione per soci di cooperative inquadrate ai sensi del Dpr 602/1970 (Cfr. circolare UNICAF n. 56 del 31-3-2006).

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