L’INPS, con circolare n. 32 del 3 marzo 2006, ha fornito indicazioni circa le agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap. In risposta a quesiti sulle agevolazioni a favore dei lavoratori che assistono disabili o che siano portatori di grave handicap, l’INPS ha precisato che la certificazione medica provvisoria rilasciata dal medico specialista ASL può ritenersi transitoriamente idonea ai fini della fruizione delle agevolazioni ex legge n. 104/92 in attesa della visita presso la Commissione medica e copre un periodo transitorio massimo di sei mesi.Qualora, poi, la Commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite. E’ pertanto necessario che il lavoratore rilasci dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti come sopra individuati e quella della Commissione ASL.
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