circolare 73.2006

L’INPS con messaggio n.13363 del 05/05/2006 evidenzia i requisiti che devono possedere le lavoratrici ed i lavoratori assunti a tempo determinato per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali di maternità e di paternità. L’Istituto si adegua al parere ottenuto dal proprio Coordinamento Generale Legale che in merito all’interpretazione del comma 2 dell’art.63 del D.Lgs.151/2001, con particolare riferimento al requisito delle 51 giornate lavorative necessarie per costituire un valido rapporto assicurativo a carico dell’INPS. Per la fruizione dei congedi parentali previsti dall’art.32 e ss. del D.Lgs.151/2001, l’Istituto distingue tra il primo anno di vita del bambino ed i successivi:• Nel primo anno di età del bambino è sufficiente, ai fini della indennizzabilità del beneficio in questione, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile anche se l’astensione si protragga nell’anno successivo l’evento stesso (es. nel 2005 la lavoratrice ha maturato le 51 giornate, nel 2006 e 2007 può astenersi dal lavoro percependo la relativa indennità);• Negli anni successivi al primo e fino al terzo il congedo parentale con la relativa indennità potrà essere riconosciuto solo in presenza dell’iscrizione per le 51 giornate nell’anno precedente il congedo richiesto. Per quanto riguarda i riposi giornalieri per allattamento si dovrà fare riferimento ad un unico arco temporale comprensivo del periodo di astensione obbligatoria; sarà quindi sufficiente che il presupposto delle 51 giornate sia presente nell’anno precedente quello dell’evento indennizzabile.

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