circolare 63.2006

A seguito della pubblicazione sulla G.U. (n. 88 del 14-4-2006) dell’apposito decreto interministeriale, l’Inps, con circolare n. 61 del 21-4-2006, ha fornito le istruzioni per il recupero della riduzione contributiva per il settore edile (articolo 29 comma 2 L 341/1995). Lo sgravio è pari all’11,50% della contribuzione a carico dei datori di lavoro (esclusa IVS) e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.La riduzione si applica ai contributi al netto delle riduzioni di cui alla legge n. 388/2000 (le riduzioni introdotte dalla Legge 266/2005 sono operative dal corrente anno).I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano fruito dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 44 della legge n. 448/2001).Le imprese interessate dovranno inviare alla Sede Inps competente la dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2005 hanno già operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Negli altri casi il recupero potrà avvenire entro il 16-7-2006 indicando nel quadro “D” del DM10/2 l’importo dello sgravio spettante, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.Ricordiamo che l’Inail con nota del 3-2-2006 aveva dato disposizioni di tener conto della sgravio nell’autoliquidazione anche in carenza di pubblicazione del decreto (Cfr. circolare Unicaf n. 21/2006).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *