Con circolare n. 57 del 14-4-2006 l’Inps ha fornito le istruzioni per la compilazione dei modelli DMAG a seguito del superamento del salario convenzionale per tutte le categorie di OTD del settore agricolo.La nuova disciplina è stata introdotta dall’articolo 01 comma 4 della Legge 81/2006 (Cfr circolare UNICAF n. 44/2006) e decorre dall’1-1-2006.Da tale data pertanto i contributi per tutti gli OTD del settore devono essere versati sul salario effettivamente dovuto ai lavoratori nel rispetto dei minimali di legge (articolo 1 comma 1 L 389/1989).La circolare ricorda che per l’anno 2006 il minimale giornaliero è di € 36,14 e quello orario, in caso di lavoro a tempo parziale, è di € 6,25. Quest’ultimo importo è riferito soltanto agli operai dipendenti da imprese con orario di 39 ore settimanali. In caso di orari contrattuali diversi l’importo varierà di conseguenza.L’Istituto si riserva di fornire istruzioni per le categorie che fino ad oggi utilizzavano il salario convenzionale per il calcolo dei contributi (piccoli coloni, compartecipanti individuali e familiari).La compilazione del modello DMAG-Unico non dovrebbe presentare particolari difficoltà, ad ogni buon conto si riporta il punto 4 della circolare citata. Considerato che la nuova norma sulla base imponibile entra in vigore dal 1 gennaio 2006, le istruzioni sulla compilazione del modello DMAG-Unico relativo a dichiarazioni in competenza anno 2006, contenute nel manuale allegato alla circolare 153/2002, Quadro “E” campo retribuzione, sono così modificate:““Le retribuzioni di tipo ordinario “O” vanno sempre denunciate e, quindi, il campo relativo dovrà essere sempre avvalorato, anche nelle denunce di operai a tempo determinato .N.B.:• Per il lavoratore in malattia o infortunio, laddove il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL il campo “retribuzioni” dovrà essere sempre avvalorato.• Per gli operai a tempo determinato, con “codice contratto” 014 (LSU) e 038 (PIP), il campo “retribuzioni” non dovrà mai essere avvalorato.• Per i compartecipanti individuali, con codice contratto “020” (CI) e “021” (CI LE), il campo “retribuzioni” non dovrà essere avvalorato in attesa della risposta Ministeriale””. Ovviamente i datori di lavoro dovranno anche effettuare il ricalcolo dei contributi a carico dei lavoratori relativamente alle buste paga da gennaio in avanti.
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