circolare 64.2006

Con messaggio n. 11635 del 13-4-2006 l’Inps ha chiarito, con riferimento all’articolo 60 del Dlgs.n.151/2001) come calcolare l’indennità di maternità obbligatoria in caso di conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.La base di calcolo per l’indennità, relativamente al periodo di astensione obbligatoria, coincidente con la prevista attività lavorativa a tempo pieno, non sarà la retribuzione del periodo di paga precedente l’inizio del congedo della lavoratrice, ma la retribuzione dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la stessa avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi in ragione del proprio stato.Il caso prospettato è quello, ad esempio, di una lavoratrice che nel mese di aprile trasforma il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e che nello stesso mese di aprile, o in quello successivo, inizia il periodo di astensione obbligatoria.Il messaggio non fornisce indicazioni circa la compilazione del prospetto di calcolo nel quale, a nostro avviso, la retribuzione del mese precedente deve essere sostituita da quella del mese in corso con riferimento all’orario a tempo pieno.

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