Sul S.O. n. 141 alla G.U. n. 190/ del 14/08/2004 sono state pubblicate le 7 autorizzazioni generali sulla privacy che legittimano il trattamento dei dati in particolari rapporti senza che sia necessario richiedere il preventivo nulla osta al Garante. Più precisamente le autorizzazioni sono: n. 1/2004 relativa la trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro; n. 2/2004 relativa allo stato di salute e alla vita sessuale;n. 3/2004 relativa agli organismi di tipo associativo e alle fondazioni;n. 4/2004 relativa ai liberi professionisti;n. 5/2004 relativa ad altre categorie di titolari;n. 6/2004 relativa agli investigatori privati; n. 7/2004 relativa ai dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici. Tutte le autorizzazioni hanno 12 mesi di validità e precisamente dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005; qualora alla data della pubblicazione (14 agosto 2004) il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nelle precedenti autorizzazioni, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004. Per quanto attiene l’autorizzazione n. 1/2004, che in questa sede ci interessa, il trattamento deve essere finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro e i dati identificativi devono essere omessi ogniqualvolta ciò sia possibile garantendo l’anonimato. L’autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche e giuridiche (imprese, enti, associazioni e organismi) che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale ovvero agli organismi paritetici che gestiscono osservatori in materia di lavoro.Il trattamento riguarda i dati sensibili di lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, in determinati casi, ai relativi familiari e conviventi; di consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari; di soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione; di candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro; di persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui sopra; di terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale.Il trattamento deve essere indispensabile per:a) adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali; b) anche fuori dei casi di cui sopra, in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;c) perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;d) far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi (per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento);e) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;f) adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro;g) garantire le pari opportunità;h) perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro. Tra i dati di cui sopra rientrano anche quelli, ad esempio, riguardanti le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’appartenenza a gruppi politici o associazioni, lo stato di salute, ecc.I dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui sopra ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate.I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante per la Privacy, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
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