circolare 71.2004

A molti mesi dall’entrata in vigore del decreto 276 che ha modificato la disciplina del lavoro a tempo parziale, l’INAIL ha emanato la circolare esplicativa (n. 57 del 24-8-2004).Le modifiche legislative non hanno modificato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto. La circolare si limita quindi a riepilogare la normativa generale, facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 9/2004, e a richiamare negli ultimi due paragrafi gli aspetti relativi alla retribuzione imponibile e alle prestazioni.Sul primo aspetto si ricorda che la base imponibile per il calcolo dei premi dovuti si ottiene moltiplicando “la retribuzione oraria superiore” (risultante dal confronto fra la retribuzione oraria minimale e quella tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto (comprese, ovviamente, le ore di lavoro supplementare o straordinario). La retribuzione oraria minimale è calcolata moltiplicando il minimale giornaliero generale (per il 2004 di € 39,16) per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (in caso di settimana corta si moltiplica comunque per 6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione oraria tabellare si determina dividendo la retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza, territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue fissate dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.Rammentiamo al riguardo che la retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti integrativi stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. Per quanto attiene l’indennità di inabilità temporanea assoluta, l’INAIL precisa che “la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo poi il prodotto per sei.Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite. Per la rendita, restano fermi il minimale ed il massimale di legge”.

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