circolare 73.2004

L’INAIL, con la circolare n. 64 del 9/9/2004, ha precisato che l’addizionale prevista per la copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura per gli anni 2000, 2001 e 2002 sarà riscossa dall’INPS. L’Istituto puntualizza che come per il settore industria anche per l’agricoltura è prevista l’applicazione della disciplina di indennizzo per il riconoscimento del danno biologico, definito – in via provvisoria ed ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – come “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Per la copertura degli oneri relativi al danno biologico è stata stabilita, per il settore agricolo, una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi, che il Ministero del Lavoro ha fissato, con decreto del 27/04/2004, nella misura dell’1,42% da applicare sui contributi assicurativi agricoli degli anni 2000, 2001 e 2002. Per la riscossione del contributo è stato delegato l’INPS, che gestirà interamente tutte le procedure e si farà cura di riversare nelle casse dell’INAIL quanto di competenza. A tale conclusione l’INAIL è giunta come conseguenza del fatto che è a questo Istituto che in via ordinaria compete la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale provvedendo poi a riconoscere all’INAIL la quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica. A livello operativo si evidenzia il fatto che, per le cooperative di trasformazione (così come evidenziato nella circolare Unicaaf n. 70/2004), i due istituti stanno procedendo alla riscossione separata del contributo facendo riferimento alle tipologie di lavoratori di propria competenza; la riscossione da parte dell’INPS riguarderà quindi gli OTI e gli OTD delle cooperative di produzione e gli OTD delle cooperative di trasformazione.

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