In conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 30 marzo 2004, pubblicato in G.U. 5 aprile 2004, n. 80, ha fissato in misura pari al 5% il coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito (cosiddetto CRO). Tale coefficiente si applica alla variazione in aumento del capitale investito relativa al settimo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione della quota di reddito d’impresa agevolabile ai fini DIT. Ciò significa che, nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo coefficiente si applicherà alla variazione in aumento del capitale investito avvenuta nell’intero arco temporale che va dal 01/01/1997 al 31/12/2003, tenendo tuttavia conto sia delle limitazioni previste dall’art. 5, Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (Legge Tremonti-bis), sia di quelle previste dall’art. 1, comma 1 e 1-bis, del D.L. n. 209 del 24 settembre 2002 (convertito in Legge n. 265 del 22 novembre 2002). In particolare, l’art. 5 della Legge n. 383/2001 ha stabilito che, ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale investito, dovrà tenersi conto dei soli incrementi patrimoniali (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva) realizzati sino alla data del 30/06/2001 e di tutti i decrementi patrimoniali (distribuzioni di utili e rimborsi di capitale), anche se avvenuti dopo il 30/6/2001. Inoltre, si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 209/2002, ad ulteriore riduzione del beneficio fiscale DIT, ha introdotto due metodi alternativi di applicazione dell’imposta agevolata DIT (v. Circolari UNICAAF n. 49 e 50 del 15/11/2002 e n. 52 del 29/11/2002): A) metodo che prevede:- la fissazione del CRO in misura pari al saggio degli interessi legali vigente al momento della chiusura dell’esercizio (ossia pari al 3% fino al 31 dicembre 2003 e pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004), invece che in misura pari al 5%;- l’abolizione dell’incremento percentuale del 40% della base DIT. B) metodo che prevede:- l’irrilevanza della variazione in aumento del capitale investito per un ammontare corrispondente all’incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella iscritta nel bilancio in corso al 30/09/1996;- l’applicazione di un’aliquota media IRPEG non inferiore al 30%;- il mantenimento dell’incremento percentuale del 40% della base DIT e l’applicazione del CRO nella misura stabilita con il decreto ministeriale in commento (5%). Infine, si segnala che con la riforma del diritto tributario (D.Lgs. n. 344/2003) è stato abrogato il D.Lgs. n. 466/1997 e quindi è stata soppressa la disciplina agevolativa DIT, dal periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Lascia un commento