A quasi un anno dalle ultime istruzioni significative in materia di credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 16 del 9-4-2004 ritorna sul tema del credito d’imposta occupazione per alcuni chiarimenti.Come noto sulla questione si sono verificati molti interventi legislativi. Da ultimo la finanziaria 2003 ha sistema l’intera materia.La prima questione riguarda l’utilizzo del credito d’imposta per i datori di lavoro che alla data del 7-7-2002 hanno registrato un incremento occupazionale rilevante. In questa situazione era possibile continuare ad avvalersi per tutto il 2003 del credito d’imposta per le unità che determinano un incremento della base occupazionale con riferimento alla media del periodo 1-10-1999/30-9-2000.Il comma 2 dell’articolo 63 della legge n. 289/2002 stabiliva che il credito poteva essere attribuito “comunque non oltre il 31 dicembre 2003”. La fruizione in periodi successivi poteva avvenire soltanto in caso di incapienza.Da subito si erano levate critiche a questa impostazione in quanto il credito d’imposta non può essere determinato prima della fine del mese e quindi quello del mese di dicembre non può essere posto in compensazione nei termini che la legge sembra imporre.La circolare in oggetto prende atto di questa obiezione e stabilisce che “il credito …, per la parte non utilizzata nel corso del 2003, deve essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti nel modello F24, in un momento logicamente successivo a quello in cui viene determinato e, quindi, a partire dal primo versamento unificato successivo al 31 dicembre 2003 e per l’intero importo che trova capienza in esso.Ne consegue che la condizione di “incapienza”, relativamente ai crediti maturati nel corso dell’intero anno 2003, deve essere perciò, di regola, riscontrata alla prima occasione utile – successivamente al 31 dicembre 2003 – per utilizzare in compensazione i medesimi crediti”.In pratica il credito poteva essere utilizzato in occasione del versamento unificato del 16-1-2004. L’utilizzo in occasione dei mesi successivi era subordinato all’incapienza delle somme a debito.Considerata l’obiettiva incertezza derivata dalla mancanza di indicazioni, la circolare prevede una deroga: “…il credito non utilizzato fino alla data di emanazione della presente circolare potrà essere utilizzato a decorrere dal primo versamento unificato effettuato dal contribuente successivamente alla predetta data” (16-4-2004). La circolare precisa infine che la presentazione di modelli F24 dal 16-4-2004 con saldo netto a debito comporta la decadenza dal credito d’imposta per un importo pari al saldo netto a debito.In presenza di crediti di diversa natura, è comunque facoltà del contribuente decidere quale utilizzare prioritariamente.La circolare precisa infine che lo stesso comportamento (valutazione della condizione di incapienza) dovrà essere tenuto in occasione del primo versamento unificato successivo al 31-12-2006 (data di scadenza del sistema di credito d’imposta occupazione).Il secondo argomento trattato riguarda l’articolo 2 del DL 209/2002 che ha disposto, per il periodo luglio 2002 – dicembre 2002, un limite al godimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali. In particolare, era previsto che “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d’imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002”.L’affermazione aveva suscitato molti dubbi interpretativi che ora l’Agenzia cerca di risolvere precisando che la disposizione “interessa i contribuenti che presentano contemporaneamente una posizione debitoria e creditoria , avendo essi:- indebitamente utilizzato in compensazione il credito calcolato con riguardo agli incrementi rilevati per il mese di luglio e successivi (posizione debitoria);- maturato un credito d’imposta nella misura massima rilevata al 7 luglio e relativa al mese di luglio 2002 e successivi (posizione creditoria).In tale circostanza, i predetti soggetti hanno facoltà di compensare le due posizioni, con la conseguenza di:- omettere il versamento entro il 16 dicembre 2002 delle somme indebitamente utilizzate;- vedersi ridotto il credito spettante in relazione agli incrementi rilevati al 7 luglio 2002 di un importo pari al credito indebitamente utilizzato.Nel caso in cui, dopo la predetta compensazione, risulti un’eccedenza di credito di cui all’articolo 2 del decreto n. 209 – pari alla differenza positiva tra il credito spettante, ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 209 e le somme da restituire entro il 16 dicembre 2002 – tale eccedenza è utilizzabile in compensazione con modello F24 “a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale”, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, terzo periodo.La richiamata disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 1 si applica esclusivamente con riferimento al versamento delle somme da restituire entro il 16 dicembre 2002. Resta inteso, pertanto, che – nella generalità degli altri casi – la restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito avviene secondo le ordinarie modalità previste dalla specifica disciplina agevolativa”.A nostro avviso dalla lettura della norma non emergeva questa interpretazione. Poiché ci sembra che sia stato preso un orientamento favorevole ai contribuenti, seppure molto tardivo, è opportuno adeguarsi senza ulteriori commenti.
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