Come noto l’art. 2 comma 7, della legge 350/03 (finanziaria 2004) ha introdotto dall’01/01/2004 un regime speciale agricolo per le attività agricole connesse, con l’istituzione dell’art. 34/bis del D.P.R. 633/72.Tale regime prevede testualmente che “per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni”.Il terzo comma dell’art. 2135 c.c. recita: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Al fine di verificare la portata della novità occorre analizzarne il presupposto soggettivo ed oggettivo.SOGGETTI INTERESSATI In prima battuta sembrerebbe pacifico che questo mini-regime-speciale sia applicabile a tutti gli imprenditori agricoli, che effettuano le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa, che esercita le cosiddette attività connesse.Il dubbio sorge pero’ per le cooperative la cui natura di imprenditore agricolo, in caso di attività connesse, è prevista anche dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228 che dispone: “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. Il nuovo regime speciale dell’art. 34 bis si applica quindi alle cooperative oppure no?Il richiamo esplicito, contenuto nell’art. 34 bis, al terzo comma dell’art. 2135 c.c. porterebbe ad escludere le cooperative di trasformazione e le cooperative di servizi: infatti il terzo comma dell’art. 2135 c.c. impone che le attività connesse siano esercitate dal “medesimo imprenditore agricolo” che esercita le attività di base di cui ai primi due commi, vale a dire coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali.Se cosi’ è, solo le cooperative di conduzione e/o di allevamento possono applicare il 34 bis. Ad esempio una cooperativa di conduzione che fornisse servizi a terzi, prevalentemente utilizzando le proprie macchine agricole, ricadrebbe per questa attività nell’art. 34 bis. Altro esempio: una cooperativa di allevamento che fornisse a terzi mangimi, ottenuti utilizzando prevalentemente cereali di propria produzione, ricadrebbe, per questa attivita’, nel regime speciale di cui all’art. 34 bis.Altro esempio ancora: una cooperativa di allevamento che procedesse alla macellazione e vendita dei capi allevati ricadrebbe, per questa attività, nel regime speciale di cui all’art. 34 bis.Qualora invece si desse al citato art. 1 comma 2 del D.Lgs 18/5/2001 n. 228 natura interpretativa rispetto al terzo Comma dell’art. 2135, l’applicabilità del nuovo regime speciale si estenderebbe anche alle cooperative di conferimento e di servizi in agricoltura.Si ritiene pero’ che il D.Lgs 228 abbia allargato e non solo interpretato l’art. 2135 e quindi che l’ambito soggettivo di riferimento non possa comprendere che le cooperative agricole di base (conduzione e allevamento) e non quelle di conferimento e trasformazione e non quelle di servizi all’agricoltura. ATTIVITA’ INTERESSATE Passando all’ambito oggettivo si può dire che esso riguarda quelle attività che, pur essendo inquadrabili nell’art. 2135 non possono usufruire del regime speciale art. 34 e che fino al 31.12.2003 si sarebbero dovute inquadrare in regime ordinario, in separazione obbligatoria rispetto a quelle inquadrate in regime speciale.Valgono per le cooperative gli esempi già fatti in precedenza. OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO L’inquadramento nel regime speciale art. 34 bis può essere evitato optando per l’applicazione dell’imposta nel modo normale, tramite il cosiddetto comportamento concludente e la successiva opzione in dichiarazione annuale (l’opzione vale almeno per cinque anni, dieci nel caso di acquisto di fabbricati). RETTIFICA DELLA DETRAZIONE Qualora l’impresa ritenga favorevole l’inquadramento nel regime di detrazione forfettaria (50%), passando a tale regime con l’01/01/2004, dovrà procedere alla rettifica della detrazione sui beni giacenti e servizi non ancora utilizzati, nonchè sui beni ammortizzabili acquistati dal 2000 (1998 per i beni immobili). Per tempi e modalità della rettifica rinviamo a precedenti circolari in materia. SCELTA DI INQUADRAMENTO La scelta di inquadramento dovrà essere operata con molta attenzione tenendo conto anche delle implicazioni della rettifica eventuale suddetta.Si ritiene che, comunque, le attività inquadrate nel nuovo regime speciale ex art. 34 bis debbano obbligatoriamente essere separate dalle altre inquadrate in regime speciale art. 34 o in regime ordinario per opzione, con la conseguente fatturazione dei passaggi interni.La separazione si dovrà operare anche in caso di opzione per il regime ordinario relativamente alle attività connesse (salvo il caso in cui tutte le attività ricadano in regime ordinario per opzione). Non ci soffermiamo sulle modalità da osservare per le contabilità separate ai fini Iva che dovrebbero essere note da tempo.Trattandosi di separazioni obbligatorie non esiste problema di deducibilità per l’IVA sugli acquisti promiscui di beni e servizi per i quali si procederà all’imputazione alle distinte attività in base a criteri oggettivi, fin dove possibile e, diversamente, in proporzione ai volumi d’affari. CASISTICA TEORICA Vediamo di seguito un ventaglio teorico di possibilità nella combinazione delle attività con il relativo inquadramento IVA. 1) Attività agricola con regime speciale (art. 34) e attività connessa inquadrabile ex art. 34 bis: separazione attività con fatturazione passaggi interni. Se l’attività preesisteva rispetto all’01/01/2004 occorrerà inoltre operare la rettifica della detrazione passando da regime ordinario a regime speciale (art. 34 bis); 2) attività agricola con regime speciale (art. 34) e attività connessa inquadrabile ex art. 34 bis ma con opzione per regime ordinario: separazione attività con fatturazione passaggi interni. Se l’attività preesisteva rispetto all’01/01/2004 si proseguirà normalmente nel regime ordinario già adottato in precedenza; 3) attività agricola con regime speciale (art. 34) ma con opzione per il regime ordinario e attività connessa inquadrabile ex art. 34 bis: separazione attività con fatturazione passaggi interni.Se l’attività preesisteva rispetto all’01/01/2004 occorrerà inoltre operare la rettifica della detrazione passando da regime ordinario a regime speciale (art. 34 bis); 4) attività agricola con regime speciale (art. 34) ma con opzione per il regime ordinario e attività connessa inquadrabile ex art. 34 bis ma con opzione per regime ordinario: attività unica. Se l’attività preesisteva rispetto all’01/01/2004 si proseguirà normalmente nel regime ordinario già adottato in precedenza e valido per entrambe le attività.
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