La Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 342 del 1/3/2004 (pubblicato sul BUR del 17/3/2004) ha individuato i criteri e le modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n.11 del 24/6/2003.Tale legge ha previsto l’abolizione del libretto di idoneità sanitaria in Emilia Romagna (resta possibile richiederlo qualora si operi in regioni ove sia ancora richiesto), e ha disposto per il personale “alimentarista”, coinvolto su particolari mansioni, l’obbligo di frequenza di specifici corsi.Il personale “alimentarista”, definito dalla legge come quello “addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, è stato classificato dalla delibera regionale, sulla base delle mansioni esercitate, in tre livelli di rischio:Livello 2: cuochi; pasticceri; gelatai; addetti alle gastronomie; addetti alla produzione di pasta fresca; addetti alla lavorazione di latte e formaggi (esclusi stagionatura e mungitura); addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi; salumieri; addetti alla lavorazione di ovoprodotti (escluso imballaggio).Livello 1: baristi (escluso bevande); fornai e addetti alla produzione di pizze e piadine; addetti alla vendita di prodotti sfusi (escluso ortofrutticoli); personale addetto alla somministrazione e al porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.Livello 0 (di cui inseriamo solo i più significativi): camerieri; lavapiatti; addetti alla industria conserviera; addetti alla produzione di paste alimentari secche; trasportatori e magazzinieri; addetti alla lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli; addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie; addetti ad altre lavorazioni non comprese nei livelli 1 e 2.Gli addetti alle mansioni con livello di rischio 1 e 2 sono tenute al possesso, in sostituzione dell’abolito libretto sanitario, di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione e aggiornamento; nella fase iniziale saranno sollevati da tale obbligo coloro che erano in possesso del libretto sanitario non scaduto alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2003 (9/7/2003), che dovranno provvedervi entro il 31/12/2006 se appartenenti al livello 2, ed entro il 31/12/2007 se appartenenti al livello 1.E’ opportuno quindi che i libretti sanitari siano conservati dalle aziende fino alla cessazione del rapporto di lavoro.Gli addetti alle mansioni appartenenti al livello di rischio 0 e comunque non ricomprese tra i due livelli precedenti non sono tenute a nessun obbligo.L’attestato di frequenza si ottiene frequentando i corsi organizzati dal Dipartimento Sanità Pubblica delle AUSL competenti per territorio, della durata di 3 ore con prova finale a quiz; tale attestato avrà durata triennale per gli appartenenti al livello 2 e validità quadriennale per gli appartenenti al livello 1; la fase di rinnovo prevederà un corso di aggiornamento della durata di 2 ore.Il percorso formativo potrà essere soddisfatto anche in azienda secondo modalità e contenuti idonei da parte di personale qualificato, relativamente alle attività condotte e per le responsabilità sostenute in materia, di cui si dovrà fornire la rendicontazione al DPS dell’AUSL competente a rilasciare l’attestato di formazione.Il possesso di particolari titoli di studio fanno ritenere soddisfatto il requisito del possesso dell’attestato di formazione richiesto per i livelli di rischio 1 e 2: diploma di scuola alberghiera, diploma di perito agrario, laurea in medicina, laurea in biologia, laurea in farmacia, laurea in veterinaria, laurea in agraria, laurea in scienze delle produzioni animali e comunque tutti quegli studi che prevedano il superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.Ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. 11/2003 il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adibire alle mansioni a rischio (livelli 1 e 2) solo personale in possesso della attestazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. La nuova normativa da un lato semplifica gli adempimenti in quanto molte attività per le quali era richiesto il libretto sanitario oggi sono escluse dall’obbligo del corso (in quanto non comprese nel livello 2 o 1). Nei casi in cui l’obbligo permane i nuovi adempimenti possono risultare di difficile applicazione.Si pone infatti il problema dell’avvio dei corsi, che le AUSL attiveranno in base alle richieste delle imprese. Non è stato infatti chiarito cosa fare se al momento dell’assunzione del lavoratore (che avviene in base alle esigenze aziendali) non è possibile fare la formazione richiesta (l’AUSL potrebbe non avere in programma attività formative e l’impresa potrebbe non essere in grado di svolgere autonomamente questa attività).
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