circolare 35.2004

Come noto la legge n. 125/91, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prevede all’art. 9 che le aziende con oltre cento addetti devono provvedere alla redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Nel computo vanno ricompresi tutti i lavoratori “a busta paga”, compresi quindi soci lavoratori e contratti agevolati (CFL, apprendisti, ecc.).Per il biennio 2002 – 2003 le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della norma dovranno redigere detto rapporto entro il termine del 30 aprile 2004.Il numero dei lavoratori, al fine di stabilire se si è assoggettati o meno all’obbligo in questione, va effettuato con riferimento al 31 dicembre di ogni anno (quindi 31.12.02 e 31.12.03) tranne che per le aziende caratterizzate da lavoro stagionale (es. cooperative agricole), per le quali la Direzione Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna dà indicazione di fare riferimento all’occupazione media annuale.Qualora un’azienda avesse più di 100 lavoratori al 31.12.02 ma non più al 31.12.03 o viceversa, il prospetto va comunque presentato.Il modello da compilare è il medesimo di quello già utilizzato per la trasmissione dei precedenti rapporti, approvato con D.M. 17.7.1996 (G.U. n. 174 del 26.7.1996), su documento cartaceo disponibile sul sito internethttps://online.regione.emilia-romagna.it.Per quanto attiene la regione Emilia Romagna, è stata predisposta anche la possibilità di invio telematico, collegandosi al sitohttps://online.regione.emilia-romagna.it., servizi personali, e caricando direttamente le informazioni richieste.Le imprese che hanno spedito il questionario già per i bienni precedenti, hanno ricevuto Password e username per collegarsi al sito.Le imprese che non hanno presentato il rapporto precedente possono comunque utilizzare la procedura telematica facendo richiesta di password e username all’indirizzo e-mailsiseppi@regione.emilia-romagna.it. In tale richiesta occorre specificare codice fiscale e ragione sociale dell’azienda, che entro due giorni riceverà via e-mail o via fax la propria Password ed Username necessaria per il collegamento al sito.In alternativa, per informazioni e per ricevere password e username, si può telefonare alla sig.ra Silvia Iseppi, c/o Agenzia Emilia Romagna Lavoro, tel. 051283183 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00. Con circolare n° 123 del 23 settembre 1997, il Ministero del lavoro aveva fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione della modulistica a schede, che rimane pur sempre alquanto nebulosa.In base alle scarse informazioni disponibili possiamo precisare che:trattandosi di normativa implicante sanzioni, è doveroso attenersi ad una interpretazione letterale e non mai estensiva del testo;le otto tabelle del prospetto devono essere compilate in relazione all’intero complesso delle unità produttive.Le sole tabelle 2, 3 e 8 vanno compilate anche in relazione a ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti, così come indicato in apposita nota a piè pagina del prospetto.In particolare:Tabella 2: in unico esemplare evidenziando le U.P. con più di 100 addetti;Tabella 3: in tante copie quante sono le U.P., evidenziando quelle con oltre 100 addetti;Tabella 8: tante copie quante sono le U.P., evidenziando quelle con oltre 100 addetti.Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali costituite in azienda, ovvero alle R.S.U, ove esistenti, e al Consigliere Regionale di Parità.Rammentiamo che ora il Consigliere di parità è insediato presso la regione competente per territorio e non più presso la direzione regionale del lavoro. Per la regione Emilia Romagna l’indirizzo è:Agenzia Emilia-Romagna LavoroConsigliera regionale di ParitàViale Aldo Moro, 3840127 Bologna SanzioniIn caso di mancata trasmissione nei termini di legge, la Consigliera di parità competente per territorio e/o le R.S.U. segnalano l’inadempimento al servizio ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, il quale invia alle aziende una diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione.In caso di inottemperanza alla diffida, detto servizio applica una sanzione amministrativa di natura pecuniaria di importo da euro 103,00 a euro 516,00.Nei casi più gravi (quando ad esempio l’azienda è recidiva o trasmette informazioni non veritiere) il servizio ispettivo può disporre la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti.

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