Finanziaria 2004: art. 2, commi 15-16, Legge n. 350/2003 L’articolo 9, commi 1 e 2, della Legge Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul supplemento n. 285/L alla G.U. n. 301 del 29-12-2001) proroga per tutto il 2004 l’agevolazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, confermando sostanzialmente la struttura del beneficio ed intervenendo con due importanti modifiche quantitative all’ambito d’applicazione.Si ricorda che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta IRPEF rapportata alle spese pagate e rimaste effettivamente a carico del contribuente nell’anno d’imposta 2004 per interventi di recupero per patrimonio edilizio abitativo (e box autopertinenziali).Le variazioni apportate dalla finanziaria riguardano:1) la variazione della misura della detrazione che, dal 36% passa al 41%.2) la variazione del tetto massimo di spesa (per unità immobiliare e per proprietario) su cui calcolare la detrazione che, da € 48.000,00 passa a € 60.000,00;3) la facoltà data ai Comuni di ridurre (fino all’esenzione totale) la TOSAP per l’esecuzione delle opere che danno diritto alla detrazione e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione. Le regole mantengono, per il resto, le modifiche apportate con la finanziaria 2002 (vd.circolare UNICAAF n.6/2002) rispetto alle regole originarie, e si riassumono nelle seguenti: a) per le spese sostenute nel corso del 2004 la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali di pari importo: resta salva la facoltà, per i proprietari o titolari di diritto reale sull’immobile, di età non inferiore a 75 o a 80 anni, di ripartire la detrazione rispettivamente in cinque (per i 75enni) o in tre (per gli 80enni) rate annuali; b) nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2004 derivino dalla prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione deve tenersi conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Quindi nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio derivanti dalla prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite di € 60.000,00 occorre tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti; c) viene prorogato, inoltre, il beneficio agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, purchè eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, il beneficio relativo ai lavori di recupero eseguiti non spetta ovviamente all’impresa edile bensì al successivo contribuente persona fisica acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, e spetterà nella misura del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che convenzionalmente la legge determina nel 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo dei 60.000,00 euro previsto dalla normativa vigente. L’acquirente non ha oneri o adempimenti da svolgere per ottenere il beneficio della detrazione, salvo l’ottenimento (con indicazione nel rogito d’acquisto) della dichiarazione dell’impresa costruttrice-cedente che l’immobile rogitato fa parte di un intero fabbricato oggetto di ristrutturazione (art.31 lett.c) e d) della legge n.457/78) eseguita dalla stessa impresa costruttrice-cedente. Per quanto alla lettera c) precedente, per le cooperative edilizie il Ministero delle finanze aveva già riconosciuto la possibilità per i soci di usufruire della detrazione del 36% (ora 41%) su ristrutturazione di immobili abitativi e parti comuni condominiali (risoluzione 11/5/2001, n.63), come illustrato nella nostra precedente circolare UNICAAF n 39 del 18/12/2001. Si pone quindi il problema di coordinare la nuova norma con quanto già disciplinato in precedenza. Come già esposto, pare evidente che la norma in oggetto, della cui proroga si espone nella presente circolare, abbia voluto consentire alle imprese costruttrici, comprese le cooperative, la possibilità di trasferire alle persone fisiche, acquirenti di abitazioni ristrutturate direttamente dalle imprese predette, il beneficio della detrazione del 41% (beneficio che fino al 31/12/2001 non era trasmissibile); per le cooperative tale beneficio era già ammesso, alle condizioni richiamate nella predetta risoluzione n.63/2001. Si ritiene che la stessa dovrebbe applicarsi al caso specifico regolato, e cioè al restauro ed alla ristrutturazione edilizia (art.31 lett. c)-d) della legge n.457/78) di “interi fabbricati” e successiva assegnazione: in tal caso la cooperativa edilizia eseguirà (entro il 31/12/2004) i lavori di ristrutturazione e, a rogito (entro il 30/6/2005), trasferirà la detrazione al socio assegnatario. Negli altri casi, non riguardanti ristrutturazione di interi fabbricati, rimane applicabile (salva la detrazione in 10 rate e la limitazione in caso di prosecuzione di lavori di cui alle precedenti lettere a) e b) la previgente disciplina illustrata nella circolare UNICAAF n. 39 del 18/12/2001 a cui si rimanda. Per completezza di informazione si ricorda che la detrazione per l’acquisto di box auto pertinenziali ad abitazioni (comprese quelle assegnate dalle cooperative), si calcolerà dal 1/1/2004 nella misura del 41% invece che del 36% del costo di costruzione certificato dalle cooperative ai soci assegnatari dei box stessi.
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