La Legge Finanziaria per il 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U. n. 299 del 27/12/2003) contiene alcune importanti disposizioni di peculiare interesse per il settore dell’agricoltura. Art. 2, comma 1- Aliquota IRAP ridotta anche per il 2003 Seppur con la consueta infelice formulazione, viene confermata anche per il 2003 l’aliquota IRAP nella misura del 1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10 DPR 601/73.In pratica dopo l’ultima modifica la situazione è questa:-per i periodi d’imposta che vanno da quello in corso al 1^ gennaio 1998 a quello in corso al 1^ gennaio 2003 (compreso) l’aliquota è del 1,9%, in sostanza la riduzione si applica per i primi cinque periodi di applicazione dell’imposta;-per il periodo in corso al 1^ gennaio 2004 l’aliquota passa al 3,75% ma, per via interpretativa, deve intendersi dal 1° gennaio 2004. Diversamente perle società di capitali e cooperative agricole, il cui esercizio non coincide con l’anno solare, l’aliquota del 1,9% si renderebbe applicabile solo per i primi quattro esercizi. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 29 del TUIR, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell’apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell’industria o del commercio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, quando per l’esercizio di tali attivita’ ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.Oltre alle cooperative di conduzione di terreni, si identificano come agricole ai fini IRAP:- le cooperative cosiddette di conferimento col requisito della prevalenza;- le cooperative forestali che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico forestali (R.M. del 13.03.2000 n. 31/E/2000/26169).Restano al momento escluse le cooperative di servizi in agricoltura rientranti nel dettato del D.Lgs 228/2001 in quanto la normativa fiscale non ha recepito tali novità. Art. 2, comma 2 – Proroga del regime speciale IVA in agricoltura e spostamento del divieto di separazione delle attività. – La detrazione forfettaria dell’IVA in base alle percentuali di compensazione, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, beneficia della proroga di un altro anno, risultando cosi’ estesa a tutto l’anno 2004. – Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.59 del 18 giugno 2001, ha precisato che la proroga di un regime speciale costituisce modifica legislativa e, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 442/97 è consentita la facoltà per le imprese agricole di revocare l’opzione gia’ esercitata per il regime ordinario.Effettivamente la proroga del regime speciale agricolo ha cambiato il quadro entro cui il contribuente aveva eventualmente effettuato l’opzione per il regime ordinario e conseguentemente gli è consentito di fare marcia indietro.Quindi sarà possibile rientrare in regime speciale IVA.Il discorso potrebbe riguardare soggetti che dal 1998 in avanti hanno ritenuto conveniente il regime normale nella convinzione che comunque dal 2004 in poi il regime speciale non sarebbe più esistito.A questo punto tali soggetti possono rifare i calcoli di convenienza considerando pero’ che dovranno rettificare la detrazione in senso negativo all’01/01/2004.Come noto la revoca dell’opzione si basa sul cosidetto “comportamento concludente”, ma sarà opportuno ricordarsi anche di barrare la casellina nella dichiarazione IVA relativa al 2004, che si presenterà nel 2005, al fine di evitare complicazioni formali. -Il comma 10 dell’articolo 34 del DPR 633/1972, cosi’ come modificato dal D.Lgs 313/1997, aveva previsto l’obbligo di applicazione dell’IVA con contabilità unificata da parte di quei contribuenti che all’interno della stessa impresa agricola esercitavano più attività rientranti tutte nel regime speciale dell’agricoltura, escludendo pertanto la possibilità di opzione per la separazione delle attività, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.Il predetto divieto di separazione delle attività, più volte rinviato nel corso di questi anni, viene ulteriormente rinviato dalla Finanziaria per il 2004 al 1^ gennaio 2005. Art. 2, comma 3 – Proroga delle agevolazioni tributarie della proprietà contadina L’acquisto di terreni agricoli da parte dei soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto (formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina) per il 2004 sarà ancora non soggetto alle imposte proporzionali di registro e ipotecarie le quali saranno dovute soltanto in misura fissa (euro 129,11); nella fattispecie si applica solamente l’imposta catastale dell’1%. Si ricorda che dal 1^ gennaio 2004 la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è aumentata del 10%; pertanto il valore del terreno corrisponde al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 82,5 in luogo di 75.L’agevolazione di cui sopra dovrebbe interessare in prospettiva anche le cooperative agricole con determinate caratteristiche, vale a dire le società agricole che potranno usufruire dei medesimi benefici riservati ai coltivatore diretti: trattasi delle novità previste del decreto attuativo della legge delega n. 38/03, il cui testo è stato approvato dal governo e che dovrebbe entrare in vigore una volta completato l’iter previsto per i decreti legislativi. Art. 2 comma 40 iva al 10% sulle forniture di energia elettrica e gas alle imprese agricole. Dal 01/01/2004 è allargata alle imprese agricole l’aliquota agevolata IVA del 10% sull’acquisto di energia elettrica e gas.Riteniamo che trattandosi di imprese agricole si debba fare riferimento soggettivamente al D.Lgs 228/221 ed al D.Lgs 227/221 e quindi che l’agevolazione di cui trattasi sia applicabile a tutte le cooperative agricole vale a dire:- cooperative di conduzione terreni e di allevamento nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2135 C.C.;- cooperative cosiddette di conferimento col requisito della prevalenza;- cooperative che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (servizi macchine agricole, acquisti collettivi di mezzi tecnici etc);- cooperative forestali che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico forestali.In precedenza l’agevolazione riguardava le imprese manifatturiere, ma in queste non rientravano le cooperative agricole, neanche quelle di trasformazione per le quali la questione era stata assai discussa (in base ai codici ISTAT non rientravano mentre in base alle tabelle degli ammortamenti fiscali potevano rientrare) ma conclusa in senso negativo a livello ministeriale.
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