Dopo un periodo di analisi delle situazione, l’INAIL ha definito le procedure per riconoscere come malattia professionale i disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro: il cosiddetto mobbing (circolare n. 71 del 17-12-2003).Ai fini della presente circolare è utile riepilogare alcuni aspetti dell’interpretazione dell’INAIL anche al fine di prevenire comportamenti scorretti nei confronti dei dipendenti.In primo luogo è opportuno riportare l’elenco delle “costrittività organizzative” individuate dall’Istituto cioè di quelle situazioni che possono comportare disturbi psichici.· Marginalizzazione dalla attività lavorativa· Svuotamento delle mansioni· Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata· Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro· Ripetuti trasferimenti ingiustificati· Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto· Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici· Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie· Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro· Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale· Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.Perché i comportamenti organizzativi abbiano rilevanza è necessario che abbiano caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di discrezionalità interpretativa.A parere dell’Istituto sono invece esclusi dal rischio tutelato:· i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento);· le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità interpretative).Per un quadro completo dell’argomento si rinvia all’esame della citata circolare.
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