La legge 24.11.2003, n. 326, di conversione del D.L. 269/2003, all’art. 21, comma 6 bis, prevede che ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d’imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal Consolato Italiano nel paese di origine.Da notare che la norma si riferisce alle “deduzioni” per i figli a carico, termine improprio, trattandosi, invece, di detrazioni.La novità interessa già i conguagli fiscali 2003, creando difficoltà operative. I sostituti di imposta che non avranno la necessaria documentazione, non dovranno riconoscere agli extracomunitari le detrazioni per i figli, provvedendo quindi, un sede di conguaglio, al recupero di quanto attribuito in corso d’anno a tale titolo.Un ulteriore problema si pone per i rapporti cessati in corso d’anno, per i quali non è più possibile recuperare le detrazioni attribuite o reperire la documentazione prescritta.Stante quanto sopra, è quindi auspicabile, al riguardo, un chiarimento ministeriale urgente.
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