circolare 114.2003

La Finanziaria 2004 (legge n. 350/2003 pubblicata sul supplemento ordinario n. 196/L alla GU n. 299 del 27-12-2003), a seguito di “traversie parlamentari”, è composta di soli 4 articoli (in compenso i commi sono quasi 500!). A differenza degli anni passati le novità che riguardano l’area “lavoro” sono poche.Le segnaliamo, e le esaminiamo brevemente, nell’ordine proposto dal provvedimento. Per un’analisi più approfondita in alcuni casi sarò necessario attendere le circolari applicative.Addizionali regionali e comunali (articolo 2 comma 21)Gli aumenti delle addizionali regionali e comunali sono sospesi anche per l’anno 2004. La norma ha un effetto positivo sugli uffici paga che non dovranno rincorrere le gazzette ufficiali contenenti le delibere degli enti locali (anche se sono sempre possibili ritocchi al ribasso delle aliquote).Reddito dell’abitazione principale e detrazioni d’imposta (articolo 2 comma 57)Il comma citato prevede che dall’1-1-2003 il reddito complessivo per l’attribuzione delle detrazioni fiscali per lavoro (articolo 13 del Tuir) sia considerato al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale.I sostituti d’imposta dovranno tenere conto di questa disposizione, per l’anno 2003, soltanto in caso di presentazione di una nuova dichiarazione da parte dei lavoratori interessati. La sistemazione delle posizioni potrà avvenire comunque in sede di dichiarazione dei redditi.Ricordiamo che queste detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito percepito e quindi il provvedimento potrebbe comportare una maggior tassazione.Iscrizione all’Enpals dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali (articolo 3 commi 98-100)I lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dall’1-1-2004, saranno obbligati ad iscriversi all’Enpals. Gli obblighi contributivi saranno a carico dei lavoratori autonomi e non dei committenti.Questi lavoratori potranno richiedere direttamente all’Enpals lo speciale certificato di agibilità (una sorta di certificato che contezza contributiva) che dovrà essere custodito dal committente.Congedi per genitori con figli portatori di handicap grave (articolo 3 comma 106)Fino al 31-1-2003 i genitori con figli portatori di handicap grave potevano godere di un congedo straordinario per un massimo di due anni dopo almeno 5 anni dal riconoscimento dello stato di handicappato grave (articolo 42 comma 5 DLGS 151/2001 – TU maternità).Il comma 106 rimuove quest’ultima condizione e pertanto il congedo potrà essere richiesto dal momento in cui è riconosciuta la condizione in oggetto.Contributi di assistenza sanitaria (articolo 3 comma 118)Il comma 118 aumenta per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza al reddito dei contributi ai assistenza sanitaria previsto dall’articolo 48 del Tuir.Tale limite viene ripristinato a € 3615,20 (il DLGS n. 41/2000 aveva stabilito una progressiva diminuzione di tale limite).La disposizione riguarda le somme versate dal datore di lavoro o dal lavoratore a fondi o casse aventi finalità esclusivamente di assistenza sanitaria.Lavoratori del settore amianto (articolo 3 comma 132)Ai lavoratori soggetti all’esposizione all’amianto che alla data del 2-10-2003 avevano già maturato i benefici previdenziali previsti dalla previgente legislazione sono mantenuti tali benefici. Il DL 269/2003 aveva modificato in senso peggiorativo le precedenti disposizioni.Iscrizione nelle liste di mobilità (articolo 3 comma 135)Anche quest’anno la Legge finanziaria proroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di imprese non soggette alla contribuzione prevista dalla Legge 223/1991.La proroga, come di consueto, è di un anno (fino al 31-12-2004).Disposizioni in favore di imprese agricole colpite da eventi eccezionali (articolo 4 commi 20-24)I commi citati prevedono agevolazioni nei confronti di imprese agricole colpite da eventi eccezionali entro il 30-9-2003. In particolare sono previsti:- la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo non superiore ai 12 mesi;- la riduzione, con specifico decreto ministeriale, delle sanzioni civili in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino al tasso di interesse legale;- la rateazione (fino a 20 rate trimestrali) dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti con pagamento dei soli interessi calcolati in base al tasso legale vigente al momento della concessione.Ovviamente per poter accedere a questi benefici sarà necessaria l’emanazione di specifici provvedimenti amministrativi che individuino gli eventi eccezionali. Fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese (articolo 4 commi 112-115)Segnaliamo questo nuovo istituto anche se non avrà un impatto immediato sul lavoro quotidiano.Sarà istituito presso il Ministero del lavoro un fondo (di 30 milioni di euro) per incentivare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte dell’impresa. Gli interventi del fondo avverranno in base a quanto previsto da accordi sindacali o da statuti societari.Anche in questo caso si dovranno attendere ulteriori atti legislativi e amministrativi. Sarà pure interessante valutare quale spazio sarà concesso alle cooperative di lavoro che, per definizione, prevedono la partecipazione dei lavoratori.

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