A tre anni dall’entrata in vigore (1-1-2001) della Legge 324/2000 che prevedeva l’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, l’INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’assegno per il nucleo familiare (circolare n. 199 del 23-12-2003). In primo luogo l’Istituto chiarisce che, in caso di richiesta di ANF da parte di lavoratori dipendenti, il reddito di collaborazione coordinata e continuativa contribuisce a determinare il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente richiesto dalla vigente normativa.Questo criterio può essere applicato già per l’ANF con decorrenza dal 1-7-2002 (come noto il termine di prescrizione per richiedere l’assegno è di 5 anni).L’ANF per il periodo 1-1-2002 / 30-6-2002 (prendendo a riferimento il reddito familiare dell’anno 2000) sarà calcolato con i vecchi criteri e cioè senza computare i redditi di collaborazione ai fini del citato limite del 70%. I collaboratori possono richiedere l’ANF rispettando il requisito in base al quale almeno il 70% del reddito deve derivare dall’attività parasubordinata (la recente circolare INPS n. 193 del 16.12.2003 ha comunque previsto la possibilità di cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con quello da lavoro dipendente).
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