circolare 115.2003

L’INPS con messaggio n. 151 del 17-12-2003 ha rettificato la propria posizione in materia di cumulabilità tra i benefici previsti dall’articolo 13 della Legge 68/1999 e altre agevolazioni contributive.Il citato articolo 13 prevede la fiscalizzazione degli oneri previdenziali (totale o parziale) in caso di assunzione di disabili attraverso convenzioni con le province. Questo sgravio non è comunque automatico, ma subordinato alle risorse disponibili.Per l’INPS non era possibile cumulare questi benefici con altri sgravi contributivi (ad esempio per apprendisti, cfl, ecc.).Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha invece espresso un parere opposto:“in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile – in capo al medesimo lavoratore – il regime di agevolazioni contributive previsto per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro”.Col citato messaggio l’INPS ha recepito il parere ministeriale riservandosi di fornire le necessarie istruzioni operative.La novità è importante in tutti i casi in cui lo sgravio ex legge 68 o l’agevolazione contributiva non è totale e viceversa in quelli in cui è parziale.

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