A seguito di alcune sentenze delle SSUU della Cassazione (n. 3597 del 12-03-2003, n. 6771 del 5-5-2003, e n. 7505 del 15-05-2003) l’INPS ha emanato la circolare n. 154 del 17-9-2003 In sintesi l’Istituto ha stabilito l’estensione dell’esonero dal pagamento del contributo d’ingresso in mobilità, previsto dall’articolo 3 3° comma della legge 223/91, alle imprese sottoposte a concordato preventivo anche nei casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima dell’emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.Rimane invece l’obbligo contributivo in oggetto qualora sia l’imprenditore ad attivare le procedure di cassa integrazioni guadagni e di mobilità.Le imprese interessate potranno chiedere il riesame delle domande di esonero già presentate.Il contributo d’ingresso è pari all’importo massimo del trattamento mensile di integrazione salariale per il numero dei lavoratori per i quali si apre la procedura di mobilità.
Lascia un commento