Con la risoluzione n. 178 del 9 settembre 2003 l’Agenzia delle entrate precisa che la polizza per la responsabilità civile di amministratori e dipendenti non costituisce compenso in natura per gli stessi entro determinati limiti.Richiamato il principio generale di omnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente imponibile, l’Agenzia rammenta poi che questo subisce deroghe – nel senso della non imponibilità – in presenza di esclusivo o prevalente interesse aziendale, di obbligo del datore di lavoro o società e di assenza di un arricchimento per il dipendente o amministratore.Nel caso di cui trattasi, l’eventuale rimborso della compagnia assicurativa, con la quale è stata stipulata polizza di responsabilità civile verso terzi – eventualmente, come nel caso dei quadri, per disposizione di legge o, per i dirigenti, di contratto – è nell’esclusivo interesse dell’impresa che, altrimenti, si vedrebbe costretta a risarcire il danneggiato per responsabilità oggettiva; analogamente per l’amministratore, quando la polizza sia stata stipulata a seguito di relativa delibera dell’assemblea dei soci, in quanto anche in questo caso vi è un esclusivo interesse dell’impresa committente ed inoltre gli eventuali rimborsi non costituiscono un arricchimento per l’amministratore ma una semplice reintegrazione patrimoniale.Da ultimo è importante sottolineare come l’Agenzia abbia limitato tale interpretazione al caso in cui la polizza escludeva in ogni caso i comportamenti dannosi di origine dolosa o in frode alla legge, ovvero quelli riconducibili a violazioni dei contratti di lavoro o per i quali le persone assicurate abbiano tratto vantaggi di natura economica.
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