Sono stati pubblicati in G.U. i due decreti legislativi che recepiscono altrettante direttive comunitarie per la parità di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro. Con il primo, il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 215 (G.U. n. 186 del 12 agosto 2003), si è data attuazione alla direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Obiettivo del provvedimento è istituire una serie di strumenti volti ad evitare che differenze di razza o di origine etnica siano causa di discriminazione.Si stabilisce che il principio di parità di trattamento, sia per il settore pubblico che privato, deve essere applicato nei seguenti aspetti del lavoro:• Accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;• Occupazione e condizione di lavoro, compreso gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;• Accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionali, perfezionamento e riqualificazione professionali, inclusi i tirocini professionali;• Affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro.Rimangono comunque in vigore le differenze di trattamento basate sulla nazionalità previste nel T.U. dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla Legge Bossi – Fini) in materia di ingresso, soggiorno, all’accesso all’occupazione. La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni è assicurata dall’art. 44 del T.U. sull’immigrazione. Sono legittimati ad agire in giudizio, oltre i soggetti passivi della discriminazione ed in forza di delega, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco da approvarsi con decreto del ministero del Lavoro. Con il secondo, il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (G.U. n. 187 del 13 agosto 2003) si è data attuazione alla direttiva n. 2000/78/Ce, cosiddetta “direttiva altre discriminazioni”, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente religione, convinzioni personali, handicap, età ed orientamento sessuale, applicabile a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato.Nell’art. 2 vengono anche sanciti due importanti principi:• Si ha discriminazione diretta “quando per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra in una situazione analoga”;• Si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto alle altre persone”. Il lavoratore potrà far valere tali principi in sede giurisdizionale: il comportamento discriminatorio determinerà il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) e la cessazione immediata della discriminazione.
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