E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003 il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua nell’ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE n. 16 del 09.05.2003 il termine iniziale di presentazione delle istanze al Centro Operativo di Pescara, da parte dei datori di lavoro, per l’attribuzione delle nuove misure del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ai sensi dell’articolo 63 della Legge Finanziaria 2003. Si tratta, dunque, delle istanze che hanno per oggetto i crediti d’imposta di nuova istituzione stabiliti dalla Legge Finanziaria 2003 nelle seguenti misure: 100,00 euro nella generalità dei casi, più50,00 euro se il nuovo assunto ha un’età superiore a 45 anni, più300,00 euro se l’assunzione avviene negli ambiti territoriali previsti dall’articolo 7, comma 10, della Legge n. 388/2000 (Aree dell’Obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/99, regioni Abruzzo e Molise, ecc.).Limiti finanziariL’articolo 63 della Finanziaria 2003 e la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 hanno stabilito i limiti finanziari alla fruizione rispettivamentedel contributo di 100,00 euro (generalità dei casi) e 150,00 euro (nuovo assunto con più di 45 anni) edell’ulteriore contributo di 300,00 euro (assunzione effettuata nelle aree svantaggiate sopra individuate).In cifre, le risorse finanziarie stanziate per il contributo di 100,00 euro e di 150,00 euro, ammontano complessivamente a 125 milioni di euro annui;per l’ulteriore contributo di euro 300,00, ammontano a350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 per l’accoglimento delle istanze presentate nel 2003;250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 per l’accoglimento delle istanze presentate nel 2004;250 milioni di euro per l’accoglimento delle istanze presentate nel 2005.Si ricorda che il contributo è assegnato in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Qualora dette risorse non consentano il pieno riconoscimento del contributo per tutti gli anni per i quali è richiesto tramite l’istanza, lo stesso è attribuito in relazione alle risorse residue disponibili per ciascun anno, così da garantirne la fruizione per tutti gli anni richiesti.Termine iniziale di presentazioneLe istanze, redatte su modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003 (si veda Aggiornamento AP n. 23 del 3 febbraio 2003), vanno presentate dai soggetti interessati a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 che fissa il limite finanziario per l’attribuzione dell’ulteriore credito di 300,00 euro.Modalità di fruizioneIl credito in esame potrà essere fruito tramite esposizione sul Modello F24 utilizzando i codici tributo appositamente istituiti. Si precisa che, la fruizione è subordinata all’accoglimento (con esplicito assenso) dell’istanza.Il Centro Operativo di Pescara avrà a disposizione 30 giorni dal ricevimento dell’istanza per pronunciarsi in merito. In caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, l’istanza dovrà considerarsi respinta (non vale, dunque, la regola del silenzio assenso).Nel sito internetwww.agenziaentrate.it è disponibile gratuitamente il software denominato “CreditOccupazione” che consente la predisposizione del tracciato telematico del modello ICO (istanza di attribuzione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione).Non appena la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ne sarà data tempestiva notizia.
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