Il Decreto interministeriale 10-4-2003 ha prorogato, fino al 31-12-2003, dell’accesso ai trattamenti di CIGS e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2002.Tra questi, sono ricompresi, tra l’altro, i lavoratori dipendenti da:a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità;b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;c) imprese di vigilanza (con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro).Nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all’art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga di gennaio 2003 senza interruzioni.Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:La regolarizzazione dei periodi pregressi potrà avvenire entro il 16-9-2003.A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri “BC” del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “Vers. Cigs 2003” e dal previsto codice “M210”;- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “Vers. Mob. 2003” e dal previsto codice “M211”.In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
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