Con Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità che le Direzioni Regionali delle Entrate devono seguire nell’attività di controllo delle ONLUS. Queste istruzioni rappresentano le prime indicazioni operative in materia e nascono dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di uniformare, a livello nazionale, i comportamenti delle singole Direzioni Regionali, già da qualche tempo impegnate nei controlli sulle ONLUS, in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emani un decreto volto a stabilire le modalità di esercizio del controllo sulle ONLUS, in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 460/1997. Al riguardo, occorre segnalare che le citate istruzioni regolano i controlli svolti su tutte le ONLUS, e quindi riguardano anche le cooperative sociali, in quanto considerate ONLUS di diritto, sebbene per tali soggetti possano in concreto rendersi attuabili solamente alcuni tipi di controlli e non altri. In particolare, nella circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha individuato due distinti tipi di controllo che dovranno essere effettuati dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici operativi delle Entrate: controlli formali e controlli sostanziali. Controlli formali Dall’esame della Circolare sembra desumersi che i controlli formali rappresenteranno la prima, necessaria, fase dell’attività di controllo svolta dalle Direzioni Regionali e che, solo una volta superata tale fase, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere all’effettuazione dei controlli di natura sostanziale. I controlli formali sono diretti ad eliminare dall’Anagrafe delle ONLUS (istituita presso le Direzioni Regionali delle Entrate) i soggetti che sono stati inseriti in tale Anagrafe a seguito della presentazione della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate, e che invece non possiedono i requisiti tipici delle ONLUS. A tal proposito, si ricorda, in primo luogo, che tale comunicazione rappresenta una sorta di autocertificazione, con la quale i soggetti che ritengono di possedere i requisiti richiesti dalla legge si qualificano come ONLUS, la quale costituisce condizione necessaria per accedere allo speciale regime tributario riservato alle ONLUS; in secondo luogo, si ricorda che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, sono considerate “ONLUS di diritto” e di conseguenza erano, e sono tuttora, esonerate dalla presentazione di detta comunicazione, come precisato dalla Circolare Ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998 e dalla Risoluzione ministeriale n. 63/E del 17/05/2000. Tuttavia, l’invio della comunicazione citata, senza efficaci controlli preventivi, ha determinato l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS di soggetti evidentemente sprovvisti dei requisiti essenziali previsti per le ONLUS, quali complessi bandistici, società sportive, associazioni di danza, circoli ippici e della pesca e altre organizzazioni similari, che usufruiscono pertanto illegittimamente di agevolazioni fiscali e che, di conseguenza, dovrebbero essere cancellati da detta Anagrafe. Pertanto, al fine di verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti con detta comunicazione e al fine di verificare la rispondenza di tali dati e dell’attività, che il soggetto dichiara di svolgere, ai presupposti di legge, le Direzioni Regionali possono: ØInvitare i soggetti iscritti all’Anagrafe a trasmettere lo statuto, l’atto costitutivo, ovvero altri documenti ritenuti necessari, entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, in conformità alle previsioni dello Statuto del contribuente; ØInvitare i soggetti in questione a compilare un apposito questionario per acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni, nel quale dovrà essere indicata l’attività effettivamente esercitata dall’ente, i destinatari di tale attività (soggetti svantaggiati in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche, fisiche, psichiche, ecc..), l’eventuale iscrizione dell’ente in appositi Registri, (registro delle Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991; registro del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991; elenco delle Organizzazioni Non Governative riconosciute dal Ministero degli Affari esteri, di cui alla Legge n. 49/1987) atti ad assegnare la qualifica di “ONLUS di diritto” alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato e alle ONG, ecc..Nella parte finale, il questionario dovrà riportare un apposito spazio, nel quale gli enti che spontaneamente riconoscono di essersi iscritti erroneamente all’Anagrafe delle ONLUS in quanto privi dei requisiti necessari delle ONLUS, potranno richiedere la cancellazione dall’Anagrafe. In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell’ente interessato, qualora i controlli formali evidenzino l’insussistenza dei requisiti formali necessari per il mantenimento dell’iscrizione del soggetto nell’Anagrafe delle ONLUS, le Direzioni Regionali procederanno d’ufficio alla cancellazione dell’ente dall’Anagrafe, previa acquisizione del parere dell’Agenzia per le ONLUS, mediante emissione di un provvedimento contro il quale l’ente potrà proporre ricorso. In tal caso, come chiaramente evidenziato nella circolare in esame, le Direzioni Regionali saranno tenute a trasmettere copia del provvedimento di cancellazione all’ufficio delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’ente, affinché l’ente stesso sia inserito nel piano annuale del controlli, “al fine di recuperare, entro i relativi termini di decadenza, gli eventuali indebiti risparmi d’imposta e relativi interessi, nonché per l’applicazione delle sanzioni”, previste sia dal D.Lgs. n. 460/1997, a carico dei rappresentanti legali e degli amministratori, sia dalle singole leggi d’imposta. Per quanto attiene alle cooperative sociali, reputiamo del tutto improbabile che i suddetti controlli formali possano provocare, a carico delle stesse, le conseguenze sopra illustrate. Controlli sostanziali I controlli sostanziali trovano applicazione nelle due distinte fattispecie sotto riportate:1)nei confronti dei soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni da parte delle Direzioni Regionali, omettendo l’invio della documentazione necessaria ovvero dell’apposito questionario;2)nei confronti dei soggetti che possiedono (o sembrano possedere) i requisiti formali richiesti dalla legge, per i quali tuttavia sorgono dubbi sull’effettiva presenza e rispetto dei requisiti necessari per l’uso della denominazione di ONLUS e per l’accesso al regime tributario agevolato. In particolare, i controlli di natura sostanziale dovranno essere finalizzati a verificare se l’attività effettivamente esercitata dall’ente debba essere ricompresa o meno tra quelle previste per le ONLUS e se essa sia svolta per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tale controlli verranno svolti dagli Uffici operativi delle Entrate, i quali comunicheranno poi i risultati dell’attività di controllo sostanziale alle Direzioni Regionali. Qualora i controlli sostanziali evidenzino l’insussistenza dei presupposti sostanziali necessari per la qualifica di ONLUS, le Direzioni Regionali, previa richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS, notificheranno al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS, evidenziando i motivi che non permettono al soggetto di utilizzare la denominazione di ONLUS e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Contro tale provvedimento, il soggetto potrà proporre ricorso agli organi di giustizia tributaria. E’ ovvio che anche in tal caso, avuta conoscenza del provvedimento di cancellazione dell’ente dall’Anagrafe delle ONLUS, gli Uffici operativi delle Entrate dovranno procedere al recupero, in capo all’ente, delle maggiori imposte e provvedere all’applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Riteniamo che anche le cooperative sociali possano subire gli effetti dei controlli sostanziali, con le conseguenze fiscali sopra evidenziate.
Lascia un commento