Circolare 53.2003

In applicazione di quanto previsto dall’art. 118 della Legge 388/00 (finanziaria 2001) e successive modifiche, con art. 48 della Legge 289/02 (finanziaria 2003), a partire dall’anno 2003, sono state stabilite nuove modalità di accesso ai finanziamenti per le imprese in materia di formazione aziendale. Fino al 2000, i fondi da destinare al finanziamento di progetti di formazione continua erano gestiti dall’INPS. In base alla legge di riforma della formazione professionale 845/78, infatti, le aziende erano tenute a versare all’Istituto, ogni anno, una cifra corrispondente allo 0,30% del proprio monte salari (relativamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato). Le somme raccolte ogni anno ammontano a circa 465 milioni di euro.Finché la gestione è rimasta all’INPS i finanziamenti sono andati prevalentemente alle Regioni che li hanno utilizzati per cofinanziare le iniziative formative sostenute con il Fondo Sociale Europeo.Con la legge finanziaria del 2001, la normativa che regola il finanziamento della formazione continua è stata profondamente modificata.Attuando quanto dettato dall’articolo 17 della legge 196/97 (la cosiddetta “Legge Treu”) e in base a quanto previsto nel Patto per il lavoro del settembre 1996, l’articolo 118 della legge 388/00 prevede la possibilità, per le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di istituire appositi Fondi di gestione delle somme versate dalle aziende. Le aziende potranno scegliere, su base volontaria, di aderire ai nuovi Fondi interprofessionali. In questo caso daranno mandato all’INPS di versare al Fondo a cui hanno aderito lo 0,30% del monte salari versato all’Istituto in base alla legge 845/78. In alternativa i versamenti restano all’Inps per finanziare l’assicurazione contro la disoccupazione.In base alla legge, i Fondi interprofessionali possono essere istituiti in quattro settori economici: industria, agricoltura, terziario e artigianato.Per l’agricoltura sarà necessaria un’integrazione della normativa poiché per questo settore non è previsto il prelievo di contributi per la formazione.I Fondi sono costituiti, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, mediante accordo interconfederale che definisce finalità ed obiettivi; essi hanno natura associativa, con predisposizione quindi di statuto e regolamento di funzionamento e sono sotto il diretto controllo del Ministero del lavoro, che li deve autorizzare. Potranno finanziare progetti formativi a livello aziendale, territoriale o settoriale. I finanziamenti copriranno il 100% del progetto nelle aree depresse (ex obiettivo 1) e il 50% nelle altre aree.Ogni Fondo nazionale può articolarsi su base regionale o territoriale previo accordo fra le parti.Per favorire l’avvio dei Fondi, che, a regime, dovranno avvalersi esclusivamente delle somme destinate loro dalle aziende, la legge prevede un finanziamento pubblico iniziale. Verranno utilizzate le somme che nel 2002 e nel 2003 le aziende verseranno all’INPS per le iniziative formative. Ai Fondi verrà erogato il 30% per il 2002 e il 50% per il 2003 di un terzo di queste risorse.La legge prevede altre forme per finanziare la fase di avvio dei Fondi, fra le quali anche un ricorso agli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo.Le somme erogate verranno ripartite fra i Fondi regolarmente attivati.I progetti formativi per i quali verrà richiesto il finanziamento dovranno essere inviati alla sede nazionale del Fondo direttamente o tramite le strutture periferiche delle organizzazioni imprenditoriali o sindacali. I progetti verranno valutati da un gruppo tecnico istituito presso il Fondo che verificherà la rispondenza a tutti i requisiti richiesti ed alle priorità che eventualmente il Fondo ha stabilito ed esprimerà un giudizio sull’idoneità o meno del progetto ad accedere ai finanziamenti. Il gruppo tecnico che, per i Fondi di recente istituzione, non è ancora stato definito, sarà composto da esperti in materia di formazione. Per il Fondo del terziario, che comprende imprese di più comparti produttivi, ogni Comitato di comparto valuterà i progetti relativi alla proprio ambito di rappresentanza.Una volta valutato e giudicato idoneo, il progetto viene sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione che ne delibera il finanziamento.L’ammontare dei progetti finanziati corrisponderà, per ogni singola regione, alle risorse versate dalle imprese della regione stessa.Ogni Fondo, in base a quest’ultima clausola, però, si è dato un meccanismo che possa rendere possibile un’equa distribuzione delle risorse sul piano nazionale. Il sistema, infatti, deve fare i conti con una realtà economica italiana estremamente differenziata. Al Centro-Nord fortemente industrializzato e particolarmente sensibile al tema della formazione continua fa riscontro il Sud che presenta un ritardo produttivo e una scarsa sensibilità degli stessi imprenditori ai temi della formazione. Il rischio è che accedano alle risorse disponibili soltanto le aziende localizzate in zone economicamente più ricche e con maggiore sensibilità ai temi della formazione. Per evitare questa perequazione e indirizzare verso le politiche formative le aziende del Sud i Fondi prevedono l’utilizzazione di una percentuale annua delle risorse da destinare al riequilibrio territoriale e settoriale. La formazione continua rappresenta una risorsa fondamentale per adeguare le competenze dei lavoratori alle esigenze dell’innovazione e per assicurare loro, mediante l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la possibilità di restare nel mondo del lavoro il più a lungo possibile.La costituzione dei Fondi dovrebbe consentire l’aumento della partecipazione dei lavoratori ad attività formative ed il più diretto utilizzo, da parte delle aziende, della contribuzione che esse versano all’INPS comunque, indipendentemente dall’adesione ad un fondo.Confcooperative, unitamente alle altre centrali cooperative, ha istituito con le OO.SS. il Fondo paritetico nazionale per i lavoratori delle imprese cooperative, denominato FON.COOP. autorizzato dal ministero del welfare con D.M. 10.5.2002.Ad esso posso no aderire tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica cooperativa. E’ ovvio che, a maggior ragione, è di interesse delle cooperative aderire al proprio fondo.I destinatari delle risorse di FON.COOP sono i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle imprese che vi aderiscono optando per il trasferimento del contributo ad esso.Scopo del Fondo è quello di promuovere e finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, di singole imprese o per gruppi di esse che siano però frutto di un accordo tra le parti sociali. Esso potrà finanziare anche piani formativi che coinvolgano lavoratori che operano in imprese di più regioni o distribuiti sull’intero territorio nazionale. L’adesione ai fondi non comporta, per le imprese, alcun onere contributivo aggiuntivo in quanto si tratta semplicemente di un trasferimento dello 0,30% dei contributi che i datori di lavoro versano all’INPS alla gestione “DS” – disoccupazione.Ora l’INPS, con circolare n. 71 del 2.4.03, fornisce le istruzioni operative al fine di dare all’Istituto questa “disposizione di trasferimento di fondi”.Con un meccanismo molto semplice, i datori di lavoro che intendono manifestare l’intenzione di destinare il proprio 0,30% al Fondo interprofessionale prescelto, dovranno inserire un’apposita codifica sul mod. DM 10/2 entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.Per le prime adesioni 2003, con effetto 1 gennaio 2004, la comunicazione deve essere effettuata attraverso le denunce DM 10/2 dei mesi di aprile, maggio o giugno. I datori di lavoro, per aderire al nostro fondo FON.COOP, dovranno indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM 10/2, il codice “FCOP”, preceduto dalla descrizione “adesione fondo”; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei lavoratori interessati all’obbligo contributivo. Invitiamo quindi tutte le cooperative a dare disposizione al proprio ufficio personale od al consulente gestisce le buste paga di effettuare l’opzione di cui sopra. Possono aderire al FON.COOP tutti i datori di lavoro. Un problema si pone per le cooperative che applicano il DPR 602/70: esse, per i soci non versano la contribuzione di cui trattasi, ma la versano per i dipendenti. E’ quindi senz’altro opportuno effettuare comunque l’opzione: se allo stato attuale non si hanno dipendenti, considerato che l’opzione vale per l’anno successivo, non è chiaro se essa possa essere effettuata indicando, come numero dipendenti, zero. Diversamente, assumendo, per ipotesi, un dipendente a gennaio 2004, fino a gennaio 2005 non sarà operativa l’opzione.Le cooperative sociali, pur se adottano i salari medi convenzionali, sono tenute al versamento del contributo dell’ 0,30%, quindi dovranno effettuare l’opzione, valida anche – in questo caso – per i soci.Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo, nel caso in cui non versino con il sistema DM 10, ma solo alla gestione ex SCAU, l’INPS dovrà fornire le opportune istruzioni per effettuare l’opzione. Nessun problema, invece, si pone per gli impiegati agricoli e per gli OTI delle cooperative ex L. 240/84, che effettueranno l’opzione sui mod. DM 10/2.

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