Circolare 54.2003

La circolare INPS n. 73 del 10-4-2003, fornisce le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’articolo 29, comma 2, della legge 341/1995.La normativa era stata ripristinata fino al 31-12-2006 dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 266/2002 che richiedeva ogni anno l’emanazione di un decreto per definirne l’entità. Il Decreto interministeriale 25-2-2003 ha provveduto a quest’ultimo adempimentoL’Istituto ricorda che il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50% – sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.Lo sgravio opera sui contributi “minori” dovuti in base alle aliquote in vigore all’1-1-2002 e al netto della riduzione di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000.I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.Si osserva che l’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal comma 1 della Legge 389/1989 in materia di retribuzione imponibile e non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:- assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione – lavoro, ecc.;- lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998.Le imprese devono inviare alla sede INPS competente la dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2002 hanno operato la riduzione contributiva utilizzando il codice “L206” non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione nel 2002 potranno recuperarla per l’intero anno 2002 entro il 16-7-2003 indicando l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95” e dal previsto codice “L207”.

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