Ad oltre due mesi dall’entrata in vigore del DLGS 297/2002, il Ministero del lavoro ha finalmente emanato l’attesa circolare interpretativa (n. 12 del 7-4-2003). Come spesso accade negli ultimi tempi si tratta di una circolare breve e incompleta. In questa sede ci limitiamo a segnalare gli aspetti che hanno trovato un chiarimento od un’interpretazione diversa da quella proposta nella circolare UNICAAF n. 20/2003 (alla quale rimandiamo).La questione forse più interessante per noi, il regime di comunicazione per i soci lavoratori, è stato toccato soltanto marginalmente. La circolare ribadisce l’obbligo della comunicazione contestuale dell’assunzione anche per i “soci lavoratori di cooperative, nei casi in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”. Questo adempimento è sospeso fino all’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà istituire anche il nuovo modello unificato di comunicazione.Il chiarimento è comunque utile in quanto qualche commentatore, e ispettore, aveva ipotizzato che per i soci di cooperativa l’obbligo riguardasse tutti rapporti di lavoro e non soltanto quelli indicati.In merito al regime transitorio il Ministero non ha scritto niente. Sembra che informalmente questa omissione sia stata giustificata con l’ovvietà che, fino all’emanazione del decreto, la comunicazione per i soci non deve essere effettuata.La circolare inoltre non ha chiarito se la futura comunicazione dovrà essere effettuata comunque da tutte le cooperative dalla data stabilita nel decreto o se, per le cooperative, deve sussistere anche la condizione dell’approvazione del regolamento. Inoltre non è stato affrontato il tema dei soci già avviati al lavoro e per i quali non è stata fatta alcuna comunicazione in precedenza. Speriamo che queste questioni siano affrontate e chiarite dal decreto.A regime le comunicazioni di assunzione per gli apprendisti saranno effettuate con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori. Considerata l’abrogazione, già da ora, delle norme specifiche per tali lavoratori, fino all’emanazione del decreto interministeriale le comunicazioni per gli apprendisti dovranno essere effettuate entro 5 giorni dall’assunzione.L’altro caso particolare affrontato dalla circolare riguarda gli operai agricoli.Dall’entrata in vigore della Legge 297/2002 i datori di lavoro agricolo sono tenuti a effettuare le comunicazioni di assunzione utilizzando i modelli in vigore per i settori extra agricoli. Per facilitare l’attività delle imprese, le comunicazioni potranno essere ancora effettuate utilizzando il registro d’impresa (che quindi non è più obbligatorio)La circolare non ha ritenuto di chiarire se rimane l’obbligo di comunicazione all’INPS per tali lavoratori. Come già ribadito nella circolare n. 20, a nostro avviso l’obbligo non dovrebbe più esistere. Consigliamo comunque di continuare a inviare le comunicazioni anche all’Istituto in attesa di chiarimenti.Per quanto riguarda il sistema a regime, si chiarisce che anche i datori di lavoro agricolo avranno l’obbligo di comunicazione contestuale. Questo non era del tutto ovvio in quanto l’articolo 9quater, comma 4, della Legge 608/1996, non abrogato, prevede esplicitamente l’obbligo di comunicazione entro 5 giorni. Riteniamo che questo aspetto sarà chiarito nei prossimi mesi da un intervento amministrativo o dal decreto più volte citato.In merito alle comunicazioni di cessazione la circolare rileva che l’attuale impianto è stato confermato. Per i contratti a tempo determinato, però, d’obbligo riguarderà soltanto i rapporti che cessano a una scadenza diversa da quella originariamente pattuita. Ovviamente, anche se non è detto esplicitamente, la comunicazione dovrà essere effettuata anche per i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente quanto non è stata indicata una data di scadenza.Anche in questo caso la nuova disciplina è sospesa in attesa dell’emanazione del decreto.Sulle comunicazioni di trasformazione il Ministero aggiunge poco al testo di legge limitandosi a ricordare che non è prevista la comunicazione in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (rimane comunque l’obbligo di comunicazione alla DPL la procedura di convalida prevista dal DLGS 61/2000 e). La circolare inoltre rileva che per questo aspetto non sono previste sanzioni. Probabilmente questa “lacuna” sarà presto colmata in quanto è già prevista una delega al Governo per la revisione delle sanzioni.Per quanto riguarda la comunicazione all’INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti e cessati, la circolare si limita a ribadire che tale obbligo cesserà soltanto con l’emanazione del decreto ministeriale e fino a tale data “i datori di lavoro assoggettati alle disposizioni del Testo unico, continuano a essere tenuti a tale adempimento”.Anche in questo caso rileviamo che una maggiore articolazione avrebbe aiutato.
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