A fronte della soppressione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato introdotto quello della presentazione di una comunicazione annuale dati IVA.Il nuovo obbligo ha cadenza annuale e deve essere adempiuto esclusivamente in via telematica, con le modalità già previste per le dichiarazioni, entro il mese di febbraio, con riferimento all’anno precedente (al riguardo, si vedano le nostre precedenti circolari n. 40/2001 e 20/2002). Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 ed ha come prima scadenza il 28 febbraio 2003 per la comunicazione dati IVA relativa al 2002. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 novembre 2002 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 225 alla G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002) è stato approvato il modello per tale nuovo adempimento. I dati richiesti nella comunicazione si riferiscono praticamente alle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l’IVA a debito o a credito, senza tener conto di eventuali conguagli di fine anno, delle operazioni di rettifica, delle compensazioni effettuate nell’anno, del riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, dei rimborsi infrannuali richiesti, nonché del credito IVA richiesto a rimborso. Soggetti obbligati Sono tenuti a inviare la comunicazione i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo o anche se non devono effettuare le liquidazioni periodiche. Soggetti esonerati Sono invece esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA, per espressa disposizione normativa ovvero in base alla prassi emanata dall’Amministrazione finanziaria:- I soggetti di cui all’art. 88 del D.P.R. 917/1986 (organi e amministrazioni dello Stato, comuni ed enti pubblici ecc.),- Le persone fisiche che nel periodo di riferimento hanno un volume d’affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire); si noti che, ai fini dell’obbligo delle soppresse dichiarazioni periodiche IVA, il riferimento era al volume d’affari dell’anno precedente: ai fini dell’obbligo in oggetto, al contrario, si deve fare riferimento al volume d’affari relativo all’anno di riferimento, cioè per questa prima volta al 2002; – I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;- I contribuenti che per l’anno di riferimento non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in base a particolari norme:a) produttori agricoli che si avvalgono dell’esonero (art. 34, comma 6, primo e secondo periodo);b) esercenti giochi e spettacoli (art. 74, comma 6);c) associazioni sportive e dilettantistiche (legge 398/1991) e associazioni senza fini di lucro e pro loco (art. 9-bis del Dl 417/1991) che hanno optato per l’esonero dagli adempimenti IVA;d) i raccoglitori e i rivenditori di rottami ferrosi e altri materiali di recupero, qualora ricorrano determinate condizioni;e) le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, senza esercitare nell’anno di riferimento altra attività rilevante ai fini IVA;f) i soggetti passivi di imposta residenti in altri Stati Ue e senza stabile organizzazione in Italia (art. 44, comma 3, secondo periodo, del Dl 331/1993), qualora abbiano effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; si tratta dei rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti; – i contribuenti che hanno registrato soltanto operazioni esenti nell’anno cui si riferisce la comunicazione, nonché i contribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti avvalendosi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis (salvo che detti soggetti abbiano registrato operazioni intracomunitarie ovvero acquisti di oro con il meccanismo del reverse charge rendendosi pertanto debitori d’imposta). I soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i quali sono tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, non devono presentare la comunicazione dei dati IVA, in quanto la rettifica deve essere operata in sede di dichiarazione annuale e non nella comunicazione. Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo, relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate; si comprende nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, dalla comunicazione dati. Struttura del modello Il modello si compone di due facciate, una contenente l’informativa ai sensi della legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali e l’altra riguardante i dati richiesti dall’art. 9 del D.P.R. 435/2001, distinta in tre sezioni di cui una contenente i dati anagrafici e le altre quelli contabili, e a chiusura i riquadri relativi alla sottoscrizione del contribuente e all’impegno alla presentazione telematica riservato all’intermediario. Sezione I – Dati di carattere generale E’ utile sottolineare che deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari).Dovrà essere barrata la casella contabilità separate se il contribuente ha esercitato più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell’art. 36 (per obbligo o per opzione).La casella deve essere barrata anche nell’ipotesi in cui una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale e, di conseguenza, dalla comunicazione dati.Per gli altri dati si rinvia alle istruzioni allegate al modello. DichiaranteIl quadro in oggetto deve essere compilato soltanto se colui che sottoscrive la dichiarazione (dichiarante) è un soggetto diverso dal contribuente. In tale caso, devono essere indicati il codice fiscale e il codice carica, desunto dall’apposita tabella (per esempio: rappresentante legale, codice 1).Se il dichiarante è una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo “ codice fiscale società dichiarante”, indicando in tale caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.In questa ipotesi rientrano, per esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, comma 2; la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata); la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente. Sezione II – Dati contabili La seconda sezione riepiloga l’ammontare degli imponibili relativi alle operazioni attive e passive effettuate nell’anno cui si riferisce la comunicazione: il campo 1 dei righi CD1 e CD2 contiene il dato complessivo delle operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero comprese quelle ad esigibilità differita), annotate nei registri o comunque soggette a registrazione, mentre i campi 2, 3 e 4 (che costituiscono un dettaglio del campo 1) contengono rispettivamente l’ammontare:- delle operazioni non imponibili (escluse le operazioni intracomunitarie);- delle operazioni esenti (i contribuenti per i quali nell’anno di riferimento ha avuto effetto la dispensa dagli adempimenti formali di cui all’articolo 36-bis, qualora tenuti alla comunicazione, devono indicare in tale campo le operazioni esenti per le quali è comunque prevista la registrazione e cioè quelle di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);- delle operazioni intracomunitarie (relative alle cessione o all’acquisto di beni). In particolare, per controllare la correttezza della compilazione dei righi è opportuno tenere presente che: Rigo CD1, campo 2, operazioni non imponibili.Il totale delle operazioni incluse in questo rigo deve essere pari al totale delle operazioni che, nella dichiarazione annuale, sono comprese nei righi VE30, detratte le operazioni intracomunitarie (indicate nel rigo VA30, campo 1 e campo 2, della dichiarazione annuale), e aggiunte le operazioni indicate ai righi VE31 e VE32.In sostanza:rigo CD1, campo 2 = rigo VE30 – VA30 + VE31 + VE32. Rigo CD1, campo 3, operazioni esentiIl totale del rigo deve corrispondere con il totale del rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA. Rigo CD1, campo 4, cessioni intracomunitarie di beniIl totale delle operazioni incluse in questo rigo deve corrispondere al rigo VA30, campo 1 della dichiarazione annuale IVA. Rigo CD2, campo 2, acquisti non imponibiliIl totale di cui al rigo CD2, campo 2 deve corrispondere alla somma dei righi VF11 e VF12 della dichiarazione annuale, detratti gli acquisti intracomunitari non imponibili. Rigo CD2, campo 3, acquisti esentiIl totale di cui al rigo CD2, campo 3 deve corrispondere al totale del rigo VF13 della dichiarazione annuale IVA, detratti gli acquisti intracomunitari esenti. Rigo CD2, campo 4, acquisti intracomunitari di beniIl totale di cui al rigo CD2, campo 4 deve corrispondere al totale del rigo VA31 della dichiarazione annuale IVA e, pertanto, deve corrispondere anche al totale del rigo VA5, diminuito degli acquisti intracomunitari di servizi e maggiorato degli acquisti intracomunitari di oro e argento indicati al rigo VA6. Rigo CD3 imponibile e imposta, importazioni di oro e argentoComprende soltanto le importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e d’argento puro già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma è assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (artt. 23 o 24, IVA) e degli acquisti (art. 25, IVA).L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di tali beni devono essere evidenziati nel rigo CD3, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna. Inoltre, l’imposta relativa alle medesime operazioni deve essere inclusa nel rigo CD4 come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi) e nel rigo CD5, come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti). Si precisa che tutti gli importi da esporre nella sezione II sopra illustrata sono da indicare al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e devono essere arrotondati all’unità di euro con le ormai note modalità. Sezione III – Determinazione dell’IVA a debito o a credito La terza sezione è dedicata alla liquidazione dell’imposta. Al rigo CD4 si indica l’ammontare dell’IVA esigibile ed al rigo CD5 l’importo dell’IVA detraibile.Le risultanze esposte si riferiscono sostanzialmente alla somma delle liquidazioni periodiche effettuate nell’anno, senza tener conto delle operazioni di conguaglio (come ad esempio il calcolo del pro rata definitivo) o di rettifica (come in caso di rettifica delle detrazioni effettuate in precedenza). Non sarà quindi necessario anticipare a febbraio i dati e i calcoli che ordinariamente saranno effettuati in sede di dichiarazione annuale, in quanto l’adempimento della comunicazione dati IVA non è quello di determinare con precisione l’imposta dovuta, quanto quello di evidenziare le risultanze sintetiche delle liquidazioni periodiche.Anche a tal fine, nella compilazione del modello non si deve tener conto, come detta in precedenza, dei dati relativi alle richieste di rimborso infrannuali, delle compensazioni effettuate nell’anno, del riporto del credito dall’anno precedente o della parte del credito IVA che si intende chiedere a rimborso. Si segnala che gli importi sono da indicare al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e devono essere arrotondati all’unità di euro con le ormai note modalità. L’imposta relativa agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi e l’imposta relativa agli acquisti di beni e di servizi effettuati da soggetti non residenti, autofatturati ai sensi dell’art. 17, comma 3, IVA, deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel rigo CD4 e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel rigo CD5. In particolare, per controllare la correttezza della compilazione dei righi è opportuno tenere presente che: Rigo CD4, IVA esigibileComprende l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate per le quali si è verificata l’esigibilità, e dell’IVA, relativa a operazioni effettuate in precedenza, per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi oltre all’IVA su autofatture e acquisti intracomunitari, come sopra evidenziato. Rigo CD5, IVA detratta Comprende l’ammontare dell’IVA detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nelle liquidazioni periodiche. Potrebbe essere diversa da quella risultante dalla dichiarazione annuale, per effetto delle rettifiche di pro-rata, che non vengono evidenziate nella comunicazione in oggetto. Rigo CD6, campo 1, IVA dovutaComprende l’ammontare del debito IVA generato nell’anno, che risulta dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5. Rigo CD6, campo 2, IVA a creditoComprende l’ammontare del credito IVA generato nell’anno, che risulta dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4. Volendo verificare la corrispondenza con i dati della dichiarazione annuale IVA bisogna tenere presente quanto segue. Casi particolari I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno, comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre – dicembre, al fine di evidenziare l’IVA a debito o a credito relativa all’intero periodo d’imposta. I contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta (es. regime speciale agricolo, agriturismo) devono indicare, nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta, l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. I contribuenti con contabilità presso terzi che effettuano le liquidazioni periodiche con riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, non possono riportare semplicemente la somma dei dati delle liquidazioni in quanto vi è uno slittamento dei valori esposti. Per essere in linea con i dati esposti dagli altri contribuenti, tali operatori dovranno escludere la liquidazione di gennaio (quantificata sulla base dei dati di dicembre dell’anno precedente) e includere i valori di dicembre; I contribuenti che per obbligo di legge o per opzione hanno tenuto contabilità separate devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività esercitate e, qualora un’attività sia esonerata dalla dichiarazione annuale, i dati ad essa relativi non devono neanche essere compresi nella comunicazione dati IVA; I soggetti non residenti hanno le seguenti particolarità: Rappresentante fiscaleI rappresentanti fiscali IVA di soggetti non residenti devono presentare la comunicazione indicando il codice di carica 6 nel riquadro relativo al dichiarante. Soggetti non residenti identificati direttamenteI soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia (art. 35-ter legge IVA, in vigore dal 31 agosto 2002) devono presentare la comunicazione dati. Si noti, per quanto illustrato con riferimento ai soggetti esonerati, che non è mai previsto l’esonero, a differenza del caso del “rappresentante fiscale leggero”. Soggetti non residenti che nell’anno 2002 hanno operato sia mediante rappresentante fiscale, sia identificandosi direttamenteLa situazione del soggetto non residente che, nel 2002, ha operato, per una parte dell’anno, mediante un rappresentante fiscale e, per altra parte dell’anno, identificandosi direttamente, si è verificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 191/2002, che ha introdotto, appunto, la modalità dell’identificazione diretta.In tale ipotesi, la comunicazione dati IVA deve essere unica per l’intero anno e deve essere presentata da parte del soggetto, rappresentante fiscale o soggetto non residente identificato direttamente, che opera alla data di presentazione della comunicazione.Ovviamente, la situazione descritta non può mai riguardare il medesimo periodo dell’anno, dal momento che non è consentito, per il soggetto non residente, operare utilizzando contemporaneamente le due possibilità citate. Stabile organizzazioneLa stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve presentare la comunicazione dati IVA con riferimento esclusivamente ai dati delle operazioni imputabili alla stessa effettuate nell’anno. Nel riquadro del dichiarante deve essere indicato il codice carica 1. Ne consegue che, se un soggetto non residente ha operato in Italia durante l’anno mediante stabile organizzazione nonché, alternativamente, mediante rappresentante fiscale o identificandosi direttamente, devono essere presentate autonome comunicazioni con riferimento alle operazioni imputabili a ciascun soggetto. Le società e gli enti che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo presentano individualmente (compreso l’ente o società controllante) la propria dichiarazione, non essendo richiesta una comunicazione dati relativa al “gruppo”; in tali casi deve essere barrata la casella posta, in alto, al centro del modello (“Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA”); (g) Eventi eccezionali: nell’ipotesi in cui il termine di presentazione della comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto a causa del verificarsi di un evento eccezionale, deve essere barrata la casella posta, in alto, a destra del modello; h) Un particolare distinguo viene poi fatto in relazione ai casi di presentazione della comunicazione dati IVA in presenza di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, in considerazione del fatto che l’impostazione utilizzata esplicherà certamente effetti anche ai fini della dichiarazione annuale IVA. Differenti situazioni possono verificarsi in merito a operazioni straordinarie avvenute nell’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce: precisamente, se il soggetto dante causa si estingue in relazione all’operazione straordinaria o alla trasformazione, il soggetto avente causa provvederà a presentare due comunicazioni dati (caso normale), mentre in caso di non estinzione del soggetto dante causa e qualora non vi sia stato passaggio del credito o del debito IVA, ciascun soggetto partecipante all’operazione straordinaria presenterà una comunicazione relativa alle proprie attività.In caso poi di operazioni straordinarie avvenute dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma prima della presentazione della comunicazione dati, e che hanno determinato l’estinzione del soggetto dante causa, qualora quest’ultimo non vi abbia già provveduto, sarà obbligo del soggetto avente causa presentare la comunicazione dati relativa al soggetto estinto. Tuttavia, qualora il soggetto dante causa non si sia estinto a seguito dell’operazione straordinaria, ciascun soggetto presenterà la propria comunicazione dati e il passaggio o meno del debito e credito IVA troverà comunque rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare l’anno successivo. Pertanto i contribuenti che hanno effettuato operazioni straordinarie o altre modifiche soggettive (come fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti), sono soggetti a regole secondo il seguente schema. 1° caso: operazione avvenuta durante l’anno d’imposta oggetto della comunicazione dati IVA. Sono previste due ipotesi.Se il dante causa (la società incorporata o scissa, il soggetto conferente o il cedente o donante) si è estinto, l’avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) presenta due distinte comunicazioni: la prima con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno di imposta cui si riferisce la comunicazione; la seconda, con i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella frazione d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Se, invece, il dante causa non si è estinto, la comunicazione va presentata: 1) dall’avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; 2) da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA. 2° caso: operazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati IVA. Anche in questo caso sono ipotizzate due situazioni:Se il dante causa si è estinto, l’avente causa presenta la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal dante causa nell’intero anno precedente, seguendo le modalità indicate sopra, sempre che l’adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Se il dante causa non si è estinto, ogni soggetto partecipante all’operazione dovrà presentare autonomamente la comunicazione per le operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione e il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell’anno successivo, secondo le modalità indicate in precedenza. In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l’intero anno d’imposta, riportando “7” nella casella codice di carica. Reperibilità del modello Il modello e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it , alla sezione “Modulistica”. Sanzioni La comunicazione annuale dati IVA ha mero carattere informativo e non dichiarativo, in quanto è diretta a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, i quali costituiranno una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” che lo Stato italiano deve versare al bilancio comunitario. Invero, come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2002, e confermato nelle Istruzioni ministeriali alla comunicazione dati IVA, “la natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA”, bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”. In conseguenza della natura non dichiarativa di tale comunicazione, risultano inapplicabili le ordinarie sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997. per la omessa o inesatta comunicazione dei dati. Inoltre, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, mediante gli istituti del ravvedimento o della dichiarazione integrativa, “eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale”. In proposito, alcune perplessità possono essere sollevate in relazione alla natura della violazione sopra indicata, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. Nel rispetto dei principi contenuti nello “Statuto dei diritti del contribuente”, infatti, la predetta norma dispone la non punibilità delle violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo.Tenuto conto che le violazioni inerenti il nuovo adempimento non sono suscettibili di ravvedimento, in quanto la comunicazione dati IVA non riveste natura dichiarativa e che i dati esposti nel modello non possono essere rettificati o integrati e infine che eventuali errori potranno essere corretti solamente in sede di dichiarazione annuale, appare quantomeno difficile sostenere che le violazioni in esame possano qualificarsi come violazioni che mirano a frapporre ostacoli all’attività di controllo e verifica.Ciò nonostante, occorre al momento attenersi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e considerare che l’omissione o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà comunque luogo ad una sanzione amministrativa, nella misura sopra citata.
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