Secondo una prassi ormai consueto l’Agenzia delle entrate ha utilizzato i quesiti e le risposte di “Telefisco” per costruire una circolare sulla nuova disciplina dell’IRPEF.Visto il taglio della circolare (n. 7 del 5-2-2003) riportiamo di seguito i quesiti, le risposte e, quando necessario, il nostro commento. 1.1 Deduzione per la progressività dell’imposizione – Ragguaglio ad anno e cumulabilitàL’articolo 10-bis del TUIR prevede una deduzione di euro 3.000, spettante a tutti i contribuenti e non ragguagliata ad anno (deduzione della no-tax area). Gli incrementi della deduzione legati al tipo di reddito sono ragguagliati al periodo di lavoro dipendente o di pensione, mentre non ha ragguaglio l’ulteriore deduzione per il reddito di lavoro autonomo o impresa minore. Questi incrementi non sono inoltre cumulabili tra di loro.D. Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro in corso d’anno e poi diventa pensionato, può usufruire per mesi (o giorni) dell’ulteriore deduzione del dipendente, e poi di quella del pensionato?R. La Circolare n. 2 del 15 gennaio 2003, concernente “primi chiarimenti sull’articolo 2 della legge finanziaria per il 2003” ha già dato compiuta risposta al quesito proposto.In particolare, nella stessa è stato chiarito, al paragrafo 3.2, che le deduzioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati e per i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto.Pertanto, qualora nel corso del periodo d’imposta il contribuente interrompa un rapporto di lavoro ed inizi a percepire un reddito da pensione spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per redditi da pensione.Ognuna di esse, però, dovrà essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato, con applicazione dei criteri a suo tempo individuati, in tema di detrazioni, dalla circolare n. 3 del 1998.La risposta ci sembra corretta. La circolare n. 2/2003 non era poi così chiara.1.2 Deduzione per la progressività dell’imposizione – Trattamento di fine rapporto e altri redditi a tassazione separataPer gli arretrati di lavoro dipendente e di pensione l’articolo 2, comma 10 della finanziaria prevede il rinvio al 2005 dell’utilizzo delle nuove aliquote, in quanto la corresponsione di un arretrato risulterebbe altrimenti tassata senza la deduzione dell’articolo 10-bis del TUIR.Risulta però evidente che tutti gli altri redditi a tassazione separata, ivi compreso il TFR, saranno penalizzati – se di entità non particolarmente elevata – dalle nuove aliquote, non potendosi applicare la deduzione dell’articolo 10-bis.Non risulta nemmeno operante la clausola di salvaguardia del comma 3 dell’articolo 2 della finanziaria, che fa riferimento al reddito complessivo, con ciò escludendo i redditi a tassazione separata.D. Si può ipotizzare un correttivo per i possibili aggravi?R. Il nuovo sistema di tassazione può comportare aggravi di imposta in relazione ai redditi cui si applica il regime della tassazione separata, compreso il T.F.R. Del resto, in tali ipotesi, non opera la clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2003 che, facendo riferimento al reddito complessivo, esclude i redditi soggetti a tassazione separata.Sulla base di tale assetto normativo non è possibile realizzare in via amministrativa interventi di tipo correttivo. Il problema potrebbe essere risolto solo attraverso l’introduzione di norme apposite.La risposta del Ministero conferma l’interpretazione data al momento della pubblicazione della Finanziaria.1.3 Attribuzione della deduzione in sede di ritenuta La deduzione per assicurare la progressività fa riferimento al reddito complessivo, mentre il sostituto di imposta (datore di lavoro o committente delle collaborazioni coordinate e continuative) conosce solo il reddito che lui eroga.Il nuovo art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600/73 dispone che il sostituto debba attribuire la deduzione, senza necessità di richiesta da parte del sostituito.Esiste, a questo punto, il rischio che più sostituti di imposta (ad esempio ciascuna delle società in cui il contribuente è amministratore) attribuiscano più volte la medesima deduzione, che, in presenza di una pluralità di redditi, potrebbe non spettare affatto.D. E’ opportuno (o è necessario, pur in assenza di un’esplicita disposizione normativa) che il sostituito chieda la non attribuzione della deduzione?R. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600 del 1973, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, il sostituto al momento di operare la ritenuta di acconto sui redditi di lavoro erogati ai propri dipendenti, deve tener conto anche della deduzione prevista dall’art.10-bis del TUIR per assicurare la progressività dell’imposizione. Come è stato precisato con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2003, il sostituto deve autonomamente riconoscere tale deduzione.Tuttavia, pur in mancanza di un’espressa previsione normativa, il sostituito ha comunque la facoltà di chiedere al sostituto di non applicare la deduzione di cui all’art.10-bis, nell’ipotesi in cui lo stesso, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma ragionevolmente di non aver diritto alla deduzione o di avere diritto ad una deduzione inferiore a quella che gli sarebbe riconosciuta dal sostituto.Tale soluzione evita che, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta sia particolarmente elevata.Anche in questo caso la soluzione proposta ci trova concordi. E’ opportuno che, nel limite del possibile, gli uffici informino i lavoratori di quest’opportunità. Quest’attenzione deve essere usata in particolare nei confronti dei pensionati, degli amministratori che svolgono più incarichi, o che sono lavoratori dipendenti, dei lavoratori titolari di due contratti a tempo parziale. 1.4 Calcolo della percentuale di deduzione D. La deduzione della no tax area va attribuita, calcolando un coefficiente compreso tra 0 e 1, con lo zero seguito da quattro decimali.Trattandosi di un coefficiente matematico e non di un arrotondamento all’euro, si deve procedere per troncamento ignorando pertanto le cifre successive?R. L’art. 10-bis, comma 5, del TUIR prevede che ai fini del rapporto, compreso tra 0 e 1, in base al quale spetta la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione si debbano computare le prime quattro cifre decimali.La norma non fa riferimento ad alcun arrotondamento, per cui si deve ritenere che dette cifre debbano essere assunte nel loro ammontare derivante dal troncamento, come, peraltro, indicato anche nella circolare n. 2 del 15 gennaio 2003.
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