Circolare 44.2002

Con il D.M. Economia e Finanze 9 maggio 2002 n.153 (G.U. n .174 del 26 luglio 2002), recante disposizioni rettificative del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione dell’art. 1, Legge n. 449/1997) sono stati modificati alcuni adempimenti relativi alla detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni immobiliari. A parte alcune variazioni di ordine formale, resesi necessarie in seguito alle modifiche introdotte con la Legge 28 dicembre 2001, n.448, sono state apportate alcune modifiche di ordine sostanziale che interessano anche le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e le cooperative edilizie che, entro il 31/12/2002, effettuano interventi di recupero immobiliare riguardanti interi fabbricati, con successivo rogito o assegnazione entro giugno 2003 (art. 9, comma 2, Legge n. 448/2001): tali modifiche hanno lo scopo di semplificare alcuni adempimenti in capo ai soggetti acquirenti o assegnatari, laddove i controlli sottesi a tali adempimenti siano comunque garantiti dalle procedure ordinariamente attuate dalle imprese e dalle cooperative edilizie citate. In particolare, con l’introduzione dell’art. 1-bis e la modifica dell’art. 2 nel menzionato Decreto n. 41/1998, sono state introdotte le seguenti semplificazioni e novità, che si applicano solo agli acquirenti o agli assegnatari di unità immobiliari inserite in interi fabbricati ristrutturati da parte di imprese o cooperative edilizie, di cui sopra, e che superano la restrittiva interpretazione precedentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E del 01/02/2002: a) non è più necessaria, da parte dell’acquirente o dell’assegnatario (in quanto l’impresa esecutrice vi  ha provveduto direttamente, ove tenuta):- la comunicazione preventiva al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, prima dell’inizio dei lavori;- la comunicazione preventiva all’AUSL;- la conservazione della documentazione dei lavori eseguiti (concessione edilizia; dichiarazione inizio attività, ecc.);- la relazione tecnica in caso di lavori di recupero di importo “oltre i 100 milioni di Lire” (ora € 51.645,69). b) non è più obbligatoria, da parte dell’acquirente o dell’assegnatario, l’effettuazione del pagamento con bonifico bancario: è evidente infatti che, essendo la detrazione commisurata alla misura forfetaria del 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile ristrutturato, il controllo sul beneficiario della detrazione e sui pagamenti effettuati è facilmente eseguibile sulla base del rogito notarile (o dell’atto di assegnazione) e della contabilità della società venditrice; c) la detrazione in capo all’acquirente o all’assegnatario, spettante a partire dal 2002, è da ripartire obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo (analogamente a quanto innovativamente previsto dall’art. 9, comma 1, Legge n. 448/2001, per i contribuenti che nel 2002 hanno sostenuto spese per interventi di recupero edilizio effettuati su singole unità immobiliari). Restano ferme tutte le altre disposizioni procedimentali segnalate nelle ns. precedenti circolari UNICAAF n. 39 del 18/12/2001 e n. 6 del 21/01/2002.

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