Per mettere fine alla raffica di critiche che lo aveva sommerso dopo la cancellazione del credito di imposta per le nuove assunzioni (articolo 7 legge 388/2000), il Governo ha approvato un decreto legge in corso di pubblicazione per ripristinare il beneficio (per avere un quadro degli ultimi avvenimenti si vedano le circolari UNICAAF nn. 56, 59 e 63 del 2002).L’articolo 2 del decreto citato prevede, infatti, che l’incremento occupazionale rilevato al 7-7-2002 costituisce il limite massimo del credito di imposta che può maturare nel secondo semestre 2002. Le assunzioni effettuate dall’8-7-2002 al 31-12-2002 concorrono alla determinazione del bonus soltanto in caso di cessazione di lavoratori assunti in precedenza.Le imprese dovranno quindi determinare l’incremento di lavoratori, che rispondono ai requisiti previsti dall’articolo 7 della legge 388, al 7-7-2002. Questo costituirà il limite massimo utilizzabile nel periodo 1-7-2002 / 31-12-2002. Alla fine di ogni mese sarà calcolato l’incremento effettivo. Il credito d’imposta effettivamente utilizzabile sarà determinato moltiplicando l’incremento minore tra quello al 7 luglio e quello alla fine di ogni mese per l’importo mensile.Per usufruire del credito dall’1-10-2002 dovrà essere inoltre realizzata la condizione dell’incremento occupazionale complessivo nel periodo 1-10-2001 / 30-9-2002.Il credito spettante nel secondo semestre 2002 potrà essere posto in compensazione dall’1-1-2003 in un minimo di tre rate di importo costante.Il decreto non dice parola sul cervellotico meccanismo di monitoraggio introdotto dal DL 138/2002 (comunicazione preventiva di ogni assunzione incrementale al centro servizi di Pescara). Si può ritenere che, non avendo istituito il relativo modello, questo obbligo sia congelato senza che sia stata introdotta qualche forma di controllo alternativa. Tutto ciò suscita perplessità visto che l’intera vicenda è nata dalla necessità di monitorare l’utilizzo dei crediti di imposta Con questo provvedimento il Governo ha ripristinato il bonus per le assunzioni effettuate prima dell’entrata in vigore del DL 138/2002 (anche se le imprese sono venute a conoscenza del problema soltanto un mese dopo) senza gravare sul bilancio di quest’anno.Le imprese che hanno utilizzato il credito per il mese di luglio dovranno restituirlo entro il 16-12-2002.
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